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L`avvio della mediazione oltre il termine perentorio assegnato dal giudice rende improcedibile la domanda.

Autore Emiliano Goracci

09 01m 16

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Tribunale di Firenze, Sentenza 04.6.2015

L’invio delle parti in mediazione costituisce potere discrezionale dell’ufficio e se disposto costituisce “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5, II co. D.Lgs. citato).
Ne segue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l’emanazione di sentenza di merito.
Non vi è dubbio infatti che l’intento perseguito – deflazionamento del contenzioso con positivi effetti sotto il profilo della ragionevole durata del processo – giustifichi sotto il profilo razionale e costituzionale, da un lato, il potenziamento degli istituti di definizione delle controversie alternativi al processo, e, dall’altro, la sanzione prevista in caso di inottemperanza all’ordine giudiziale.
La tardiva attivazione della mediazione oltre il termine assegnato dal giudice rende improcedibile la domanda trattandosi di termine perentorio.
Non può essere condiviso l’orientamento secondo il quale in difetto di legale espressa previsione, il termine in questione non avrebbe natura perentoria, ma solo ordinatoria (art. 152 c.p.c.).
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n. 14624/00, 4530/04).
La implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l’improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico.
  • Avv. Emiliano Goracci

    Follonica

    Lo Studio legale si occupa di diritto civile e diritto penale. Mi occupo di mediazione civile e commerciale. Mi sono avvicinato alla mediazione dall`anno 2005 perchè mi ha sempre affascinato. In particolare mi piaceva pensare che vi fossero alternative serie all`attività giuridizionale e metodi stragiudiziali idonei a garantire la comunicazione tra le persone, diretti a superare un conflitto per favorire il proseguimento dei rapporti tra le stesse e curare adeguatamente una situazione nel suo complesso. Nella mia qualità di professionista cerco di andare oltre all`apparenza del fatto concreto e spesso cerco di comprendere se l`inizio di un azione giudiziaria sia veramente indispensabile anche nel lungo periodo.

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