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L’atto di precetto per l’esecuzione dell’obbligo di fare contenuto nell’accordo di mediazione è perfettamente valido nel caso in cui una parte non abbia adempiuto agli impegni assunti in mediazione.

Autore Giuseppe Marsoner

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Tribunale di Lecco - – Giudice Estensore Dott. Mirco Lombardi - sentenza n. 623 del 12.11.2021.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a precetto, che consegue al raggiungimento di un accordo in sede di mediazione obbligatoria.
In merito, parte opponente ritiene di non essere inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nell'accordo di mediazione e per tale ragione eccepisce l’inefficacia del precetto per esecuzione dell'obbligo di fare.
Parte opposta, invece, ritiene controparte inadempiente rispetto all’accordo raggiunto in mediazione e per tale ragione considera valido l’atto di precetto e chiedeva la condanna di controparte al pagamento dei lavori residui che aveva fatto eseguire.
In merito, il Tribunale di Lecco ha rilevato quanto segue:
  • l'accordo ex art. Il D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 del 22.3.201 è stato redatto alla presenza non solo del mediatore ma anche dei legali delle parti;
  • l'allegato A dell’accordo di mediazione contiene la descrizione sommaria dei lavori ed i costi, tra i quali vi è l’impegno da parte dell’odierna opponente a far predisporre una relazione geologica sul muro in costruzione e che avrebbe dovuto esser terminato entro il 30.10.2019;
  • nell'atto di precetto non è stata richiesta l’esecuzione totale all'accordo raggiunto in sede di mediazione, bensì che fosse consegnata la perizia del geologo;
  • parte opponente ha conferito formale incarico al geologo a un anno di distanza dal termine concordato e dopo altri due mesi circa ha ottenuto la predetta relazione in bozza;
  • al momento dell'intimazione contenuta nel precetto, parte opponente risultava, quindi, inadempiente all'obbligazione di far predisporre una perizia geologica;
  • pertanto, l'intimazione al facere contenuta nel precetto è perfettamente valida, mentre l’opposizione.
Atteso quanto sopra esposto, il Giudice ha rigettato l'opposizione l'atto di precetto, dichiarato inammissibili le domande di condanna avanzate in via riconvenzionale dall’opposta e condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite. *
  • Avv. Giuseppe Marsoner

    Roma

    Mi occupo attivamente di mediazione dal 2010, ma ancor prima di negoziazione. Svolgo quest’ultima attività principalmente nell’area business a sostegno e supporto delle aziende nei processi di sviluppo delle attività. Sono un dottore commercialista, nonché un revisore legale e all’interno delle aziende ho avuto modo di intercettare la complessità delle attività negoziali e sviluppare quelle competenze che mi consentono oggi di operare in tutte quelle realtà che necessitano di un supporto negoziale e facilitativo, in particolare nei processi di cambiamento. Sono stato a lungo componente, della Commissione Conciliazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. Da molti anni mi occupo professionalmente di formazione, anche nell’ambito della mediazione civile e sono iscritto presso Registro del Ministero di Giustizia. Per anni sono stato componente del Consiglio Direttivo AIF- Associazione Italiana Formatori - del Lazio.

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