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L’assenza personale della parte rende inesistente la mediazione

Autore Olimpia De Carlo

30 10m 17

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Tribunale di Pordenone, sentenza 10.3.2017

L’assenza personale di una delle parti comporta l’inesistenza della procedura di mediazione così come prevista dal d. lgs 28/2010 e, quindi, l’improcedibilità della domanda.
Grava sul mediatore, sul quale incombe l’onere di verificare e di garantire la puntuale osservanza della procedura, adottare ogni opportuno provvedimento, ad esempio disponendo un rinvio del primo incontro e sollecitando la comparizione personale della parte eventualmente assente.
  • Avv. Olimpia De Carlo

    Lecce

    Dopo oltre vent`anni di professione forense e di passione per il diritto credo nelle nuove sfide ed ancora più fortemente in tutti gli strumenti oggi forniti per risolvere le controversie. Sono naturalmente portata al sorriso ed al dialogo che ritengo prioritari e necessari in ogni relazione. L`esperienza maturata nelle aule di giustizia mi fa credere, con la convinzione che cerco sempre di trasmettere, che la mediazione sia la modalità più efficace e soddisfacente ma soprattutto capace di dare soluzioni in tempi ristretti. Ciò risponde alle esigenze del cittadino a tutela delle proprie ragioni.

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