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L’assenza ingiustificata dell’Istituto di Credito al primo incontro di mediazione determina l’improcedibilità della domanda giudiziale e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Autore Laura Riccio

12 02m 21

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Tribunale di Forlì, sentenza 02.02.2021 - Giudice Estensore Dott. Emanuele Picci

La sentenza trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo che era stato emesso in favore della Banca.
Parte opponente aveva attivato la procedura di mediazione e la Banca opposta non compariva al primo incontro, cosicché il mediatore redigeva verbale negativo, dando atto dell’impossibilità di dar corso alla procedura.
Il Tribunale di Forlì ha, pertanto, dichiarato improcedibile la domanda e revocato il decreto ingiuntivo, prendendo spunto dalla sentenza n. 19596 del 18.09.2020, emessa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione e, con la quale è stato statuito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; di conseguenza, la mancata attivazione della procedura da parte dell’opposta comporta la pronuncia di improcedibilità  dell’azione giudiziaria e la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, il Tribunale di Forlì identifica nell’Istituto di Credito la parte obbligata ad attivare la procedura di mediazione.
Inoltre, il Tribunale sottolinea quanto segue:
- la mediazione obbligatoria contempla, la presenza sia degli avvocati, sia delle parti personalmente al primo incontro; pertanto, le parti non possono inviare in mediazione soltanto i legali;
- ciò nonostante, la presenza in mediazione è delegabile ad altri, incluso il difensore stesso, purché il cliente conferisca detto potere in un atto distinto dalla procura alle liti (che eventualmente lo contenga), sia essa in forma di procura notarile sia se autenticata dal difensore medesimo;
 - le parti hanno l’onere di oltrepassare il semplice momento informativo e seguire il mediatore nelle fasi iniziali del percorso stragiudiziale;
- infatti, solo all’esito del momento c.d. “filtro” inizia la procedura di mediazione vera e propria, sicché soltanto da questo momento in poi le parti possono legittimamente abbandonare le trattative;
- il Tribunale di Forlì condivide la prospettiva “sostanzialistica” della cd. Commissione Alpa (Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione), per cui soltanto un confronto effettivo e reale tra le parti consente di far emergere i loro concreti interessi davanti al mediatore;
- il mediatore deve recepire le esigenze e gli interessi personali delle parti e condurle così ad un tentativo di conciliazione amichevole che soddisfi entrambe le parti;
- nel caso di specie, la procedura di mediazione veniva richiesta dalla parte attrice opponente e la controparte, pur regolarmente invitata, non compariva al primo incontro dinanzi al mediatore, il quale dava atto dell’impossibilità di dare corso alla procedura;
- l’assenza ingiustificata di parte convenuta opposta, quale attore in senso sostanziale, determina per l’Autorità adita la l’improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto opposto. 
  • Avv. Laura Riccio

    Pisa

    Sono mediatrice familiare, socio A.I.Me.F dal 2010 e mediatrice civile e commerciale dal 2011. Ho esercitato la professione in organismi pubblici e privati che mi ha consentito di sviluppare meglio le capacità di gestione e risoluzione dei conflitti. L`ulteriore abilitazione in counseling mi ha fornito strumenti di crescita personale e professionale aumentando la propensione all`ascolto empatico e all`accoglienza. Sia nell`ambito della mediazione familiare che in quello civile e commerciale, ho organizzato vari seminari e convegni a cui ho dato il mio contributo anche come relatrice.

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