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L’assenza ingiustificata concorre all’aumento delle spese di lite

Autore Marcella Irene Carboni

28 07m 17

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Tribunale di Roma, sentenza 26.6.2017

L’art.8 co.IV° bis prima parte del decr. lgsl. 28/2010 relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione prevede che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Se la parte debitamente invitata alla mediazione demandata resta assente senza giustificato motivo, il giudice, in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c., può ritenere che la condotta concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.
Anche le spese che seguono la soccombenza sono aumentate per la ingiustificata adesione al procedimento di mediazione.
  • Avv. Marcella Irene Carboni

    Sassari

    Sono iscritta all`Albo degli Avvocati di Sassari dal 2009 e ho uno studio legale ad Alghero. Presto assistenza giudiziale e consulenza stragiudiziale prevalentemente nell`ambito del diritto civile (locazione, condominio, contratti, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, risarcimento danni da circolazione stradale). Dopo un corso di formazione presso il CUM dell`Università degli studi di Sassari, nel mese di giugno 2012 ho conseguito il titolo di mediatore civile professionista. Ho frequentato due corsi di aggiornamento biennale, a febbraio 2014 e a marzo 2016, entrambi della durata di 18 ore, tenuti dall`Avv. Daniela Savio. Suggerisco sempre a coloro che si rivolgono al mio studio di avvalersi della mediazione, che consente di raggiungere una soluzione condivisa del conflitto, in tempi nettamente più brevi di quelli giudiziari e con costi inferiori.

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