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L`assenza in mediazione è giustificata se la domanda avversaria risulta infondata nel processo.

Autore Marco Benesperi

23 04m 16

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Tribunale di Monza, sentenza 10.02.2016

Il convenuto che solleva l’eccezione di improcedibilità del giudizio per non avere l’attore esperito preventivamente la mediazione civile e che, dopo il deposito dell’istanza non si presenta al primo incontro, non può essere condannato per lite temeraria e alle spese della mediazione.
Difatti, la valutazione della condotta per poter essere qualificata come temeraria va effettuata sull’intero merito della controversia e non sulla singola eccezione, soprattutto quando all’esito del processo, la mancata partecipazione risulta giustificata dalla infondatezza della domanda avanzata dalla parte avversaria.
Anche le spese di mediazione non possono essere poste a carico della parte assente al primo incontro, potendo semmai derivare nei suoi confronti la sola condanna al pagamento in favore dell’Erario di una somma pari al valore del contributo unificato della causa.
  • Avv. Marco Benesperi

    Prato

    Nato a Pistoia il 15 luglio 1983, diploma di ragioniere e perito commerciale, laureato in giurisprudenza nel 2008, mediatore dal 2011, il suo punto di forza è nella capacità di risolvere in via stragiudiziale le situazioni di conflitto. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale, contratti bancari, locazioni e condominio. Oltre all`attività legale è collaboratore esterno del quotidiano “Il Tirreno” e del settimanale “La Vita”, è direttore responsabile periodico ufficiale del Comune di Agliana ed è attivo da anni nel mondo del volontariato, dello sport e dell`associazionismo.

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