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L’assenza di giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria comporta l’applicazione della sanzione ex art. 8, co. 4 bis, D. Lgs. 28/2010

Autore Stefania Tognozzi

20 01m 24

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Tribunale di Palermo, 30.06.2023, Sentenza n. 3226, giudice estensore Sajeva Stefano.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di occupazione di immobile, il cui giudizio è stato preceduto dal tentativo obbligatorio di mediazione.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:

- parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione che per la materia oggetto del giudizio costituisce condizione di procedibilità;
- al primo incontro il mediatore ha attestato l'assenza del convenuto invitato e regolarmente avvisato;
- l'art. 8 del d. lgs. n.28/2010 prevede espressamente che “…al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”;
- l’art. 8 del d. lgs n. 28/2010 stabilisce altresì al comma 4 bis, la condanna della parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
- tale disposizione di legge non sembra lasciare margini di discrezionalità al giudice;
- pertanto, il Giudice che ravvisa la mancanza di un motivo che giustifichi l'assenza di una parte al procedimento di mediazione obbligatoria, è tenuto ad applicare la predetta sanzione;
- nel caso di specie, la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione da parte del soggetto invitato non è stata giustificata dalla presenza di motivi oggettivi e per tale ragione il Giudice l’ha condannata al pagamento della sanzione pari all’importo del contributo unificato versato dalla parte attrice. *
 
  • Avv. Stefania Tognozzi

    Follonica

    Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995. Titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, coordina l’attività e il contenzioso dello studio, seguendo capillarmente e personalmente i clienti, anche in ambito conciliativo stragiudiziale. Si occupa di diritto civile e penale ed in particolare: diritto del lavoro e previdenziale, responsabilità contrattuale, contenzioso relativo alla proprietà e ai diritti reali, diritto condominiale, appalti e diritto di famiglia. Dall’anno 2005 collabora con la Fiom CGIL di Piombino per l’assistenza legale in materia previdenziale per il riconoscimento dei benefici amianto per i lavoratori esposti a tale rischio. Si è avvicinata alla mediazione nella convinzione che essa risponda pienamente all’esigenza di trovare soluzioni altenative e non avversariali alle controversie, che garantiscano il principio di autodeterminazione, sia per quanto concerne i modi e le forme di trattazione delle liti, sia per i contenuti solutivi, rimessi interamente alla disponibilità e creatività delle parti. E’ fortemente convinta che la mediazione fornisca una risposta immediata alle esigenze concrete delle parti, permettendo di avere in tempi brevi accordi definitivi, riservati ed economicamente vantaggiosi, attraverso il dialogo e la negoziazione. In tale ottica ha partecipando nell’anno 2011 al corso di formazione per Mediatori Civili e Commerciali presso l’Università degli Studi di Pisa e conseguito l’abilitazione allo svolgimento della Mediazione.

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