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L’art. 5, terzo comma, d.lgs 28/2010 vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l`espletamento della procedura di mediazione, fino all`udienza di verifica dell`avveramento della condizione di procedibilità

Autore Massimiliano Franco

25 07m 23

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Corte di cassazione, sez. 2, 24.7.2023, sentenza n. 22038

In una controversia in tema di affitto di un fondo, il ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado  avanti la Corte d’appello di Cagliari  lamentando il diniego della richiesta di rimessione in termini per il deposito delle memorie ex articolo 183, comma sesto, cpc.  La Corte d’appello aveva rigettato il motivo di gravame sostenendo che lo stesso difensore di parte attrice aveva richiesto la concessione dei termini implicitamente rinunciando all’eccezione relativa alla mancata sospensione di ogni attività processuale in pendenza di mediazione obbligatoria. La Corte cagliaritana aveva ritenuto assente il presupposto dell’art. 153 cpc in quanto la difesa dell’attrice non aveva addotto una causa a lei non imputabile a giustificazione dell’omesso deposito delle memorie da lei stessa richieste. Avverso tale decisione la parte soccombente aveva proposto ricorso per cassazione deducendo con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.
Il motivo è ritenuto fondato.
Nel caso di specie il deposito di memorie istruttorie era stato autorizzato prima del verificarsi della condizione di procedibilità accertata come omessa dallo stesso giudice su eccezione di parte.
Le uniche attività che si possono compiere nelle more dello svolgimento della mediazione sono la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari e la trascrizione del la domanda giudiziale. Tutti gli altri provvedimenti sono esclusi. L’art. 5, terzo comma, d.lgs. 28/2010 è una norma di stretta interpretazione che introduce una parziale attenuazione del regime di improcedibilità giustificata da esigenze di celerità processuale.
La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d’appello abbia errato nell’applicare al caso di specie il principio della sanatoria della nullità ex art. 157, terzo comma, cpc e della rimessione in termini.
La Corte di cassazione, in virtù della finalità deflattiva della mediazione, ha stabilito che quando la mediazione è obbligatoria e il suo corretto espletamento costituisce condizione di procedibilità dell'azione civile, finché pende la stessa è preclusa qualsiasi attività processuale, ad eccezione degli eventuali provvedimenti cautelari e urgenti. Il giudice non può quindi - anche se richiesto dalla parte - assegnare un termine per depositare le memorie difensive. In pendenza del tentativo di mediazione, ogni attività processuale avrebbe dovuto essere sospesa. La condizione di procedibilità della domanda sospende per sua natura tutti i termini processuali e obbliga ad attenderne l'esito.
Il principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice del rinvio: "L'articolo 5, comma 3, del Dlgs 28/2010, dispone che lo svolgimento della mediazione da un lato non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti cautelari e urgenti, ma dall'altro vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità ". °
Si veda Paola Rossi La mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità e durante lo svolgimento sono sospese le attività processuali, 24 luglio 2023, Norme & Tributi Plus Il Sole 24 Ore
 
  • Avv. Massimiliano Franco

    Bari

    Sono l`avvocato Massimiliano FRANCO, brevemente Vi descrivo le mie esperienze dopo essermi laureato e svolto la pratica forense, ho vinto una borsa di studio tramite la quale ho partecipato al Master organizzato dal Sole 24 Ore (c/o la sede di Milano) in materia di diritto societario, durato 6 mesi con frequenza quotidiana. Tanto sacrificio ma molti soddisfazioni. Successivamente ho lavorato per 4 anni, in qualità di avvocato, presso un noto studio legale Milanese che mi è servito per acquisire la maturità e la capacità necessarie per essere un qualificato professionista. Trascorso questo periodo nel capoluogo lombardo - come da mio programma - ho deciso di realizzare il mio sogno e ho iniziato a svolgere la professione nella mia città (Bari) ed attualmente sono titolare del mio studio legale. In ragione delle note difficoltà legate alle numerose cause in essere nei diversi tribunali, con tutte le problematiche connesse, ho compreso che la vera soddisfazione e necessità del cliente si realizza attraverso la soluzione delle proprie problematiche in tempi certi e rapidi, per questo ho deciso di formarmi ulteriormente nel campo della mediazione e diventare un mediatore. La mia esperienza e formazione professionale mi ha permesso di individuare nel tempo soluzioni migliorative e/o alternative magari non prese in considerazione dai soggetti coinvolti al fine definire problematiche realmente complesse.

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