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L’art 5 comma 2 bis del Dlgs 28/10 non ha una effettiva valenza precettiva.

Autore Simona Guido

20 04m 18

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Tribunale di Firenze, sentenza del 05/07/2017

La condizione di procedibilità, afferma l’art 5 del Dlgs 28/2010, si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. La previsione, però, necessita di una lettura estensiva. Infatti, ritenere tassativo il contenuto della disposizione oggetto d’attenzione significa rimettere alla disponibilità delle parti la valutazione inerente la necessarietà o meno della mediazione. Tale interpretazione è del tutto in contrasto con le finalità per le quali l’istituto della mediazione è nato. La mediazione, infatti, non è una mera formalità e qualora il giudice la ritenga necessaria deve essere effettivamente svolta. Dunque, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’omesso svolgimento del procedimento di mediazione rende improcedibile l’opposizione. La tesi della improcedibilità è l’unica che valorizza il fine deflattivo del procedimento di mediazione.
 
  • Avv. Simona Guido

    Lecce

    Mi sono laureata presso l’Università di Bologna nel 1993; sono avvocato dal 1996, abilitata al patrocinio presso Cassazione e Corti Superiori; sono Mediatore Familiare dal 2011. Mi sono sempre occupata della formazione degli avvocati mediante l’organizzazione di corsi per la Formazione continua fin dal 2019 per conto di AFL (Associazione Forense Lecce), della quale mi sono pregiata di esserne Segretario generale dal 2015 al 2019 e di seguito in qualità di Consigliere dell`Ordine Avvocati Lecce, carica che ho rivestito per il quadriennio 2019-2022. Ho esercitato fin da subito la professione forense prediligendo il diritto di famiglia e le successioni ma anche contrattualistica e diritto del lavoro. Nell’esercizio della professione, però, ho sentito ben presto che le materie incontrate offrivano strumenti parziali ed insufficienti a dirimere i conflitti. Ho ritenuto, pertanto, di dover integrare le conoscenze giuridiche con strumenti che mi permettessero di facilitare gli accordi e le conciliazioni, frequentando - per questo - il corso di specializzazione in Mediazione Familiare. Ritengo che la mediazione (familiare, civile - commerciale) sia uno strumento fondamentale perché permette alle persone di scegliere un accordo condiviso e di comprendere che possono disidentificarsi con gli interessi in gioco. Mi piace pensare che, come un alchimista, il mediatore abbia il compito di trasformare il conflitto in accordo!

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