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L’amministratore condominiale che non comunica al Condominio la pendenza di una procedura di mediazione non adempie al proprio mandato e può essere condannato a risponderne personalmente.

Autore Pietro Orlando

24 04m 22

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Tribunale di Palermo, Giudice Est. Dott. Fabrizio Zagarella - sentenza del 17.03.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza relativa all’impugnazione di una delibera assembleare.
All’incontro di mediazione non partecipava l’Amministratore del Condominio, nonostante fosse stato debitamente convocato nel rispetto delle regole tecniche.
Tale assenza non derivava da una determinazione in tal senso dei condomini, ma da una scelta personale assunta dall’Amministratore.

In merito, il Tribunale di Palermo ha rilevato quanto segue:
  • l’impugnazione della delibera è stata tempestivamente avanzata mediante il deposito dell’istanza di mediazione conciliativa presso un organismo di mediazione abilitato;
  • tale istanza ha sospeso il termine decadenziale di cui all’art.1137 c.c.;
  • all’incontro di mediazione il Condominio non ha partecipato e ciò, per scelte assunte personalmente dall’Amministratore, anziché per una determinazione dei condomini;
  • l’Amministratore condominiale non aveva riferito ai condomini di avere ricevuto l’invito a partecipare all’incontro di mediazione;
  • pertanto, i condomini non erano a conoscenza della mediazione e neppure del successivo giudizio;
  • emerge la responsabilità del solo amministratore del Condominio che ha taciuto, nonostante i propri obblighi, le informazioni dovute all’assemblea dei condomini con riferimento, alla pendenza della vertenza proposta con l’istanza di mediazione a lui comunicata e della causa di impugnativa della delibera assembleare che atteneva ad attività che esorbitavano dalle attribuzioni dell’amministratore;
  • l’amministratore condominiale ha eluso i propri doveri di informazione dei condomini;
  • infatti, l’art. 1131 comma 3 c.c. stabilisce espressamente: “Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini”;
  • il Condominio convenuto non può essere condannato al pagamento di alcuna sanzione ex art. 8 D.lgs n.28/2010 poiché è stato deliberatamente tenuto all’oscuro dall’illecito comportamento dell’Amministratore che, invece, deve risponderne in altra sede ed in persona propria;
  • pertanto, tutte le domande formulate dalla parte attrice vanno respinte poiché dirette contro il Condominio, mentre avrebbero dovute essere rivolte contro l’amministratore in persona propria ovvero determinare altre scelte giudiziarie in sede di volontaria giurisdizione. *
  • Avv. Pietro Orlando

    Palermo

    Sono avvocato civilista dal 2014 e mi occupo prevalentemente di responsabilità civile, tutele assicurative e recupero crediti, nel cui ambito opero già dal 2007. Nella trattazione delle questioni che quotidianamente affronto, cerco sempre di valorizzare gli strumenti forniti dalla normativa vigente per la risoluzione alternativa delle controversie, in particolare la mediazione civile e la negoziazione assistita, conseguendo risultati molto soddisfacenti. Nel corso di precedenti esperienze formative e professionali maturate nel Nord Europa in contesti multiculturali nonché in Italia in ambito sindacale, ho acquisito una mentalità orientata al costante dialogo e confronto tra le parti quale preziosa occasione di conoscenza e di gestione del conflitto che, insieme alle conoscenze apprese nel percorso formativo svolto con 101 Mediatori, costituisce il patrimonio che metto a disposizione delle parti che mi individueranno quale loro mediatore per aiutarle a superare il passato e guardare al futuro raggiungimento dei propri interessi, in tempi brevi e senza l’incertezza, i tempi ed i costi di un giudizio ordinario.

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