La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

L’accordo raggiunto in mediazione circa la sussistenza dell’usucapione ha efficacia solo tra le parti.

Autore Rocco Vicino

10 12m 21

Letto 3372 volte

Corte di Appello di Roma, Giudice Estensore Dott. Paolo Russo - sentenza del 18.08.2021.

Il caso in esame trae origine da una richiesta di accertamento di usucapione di una quota di immobile.
Nel Giudizio di primo caso, parte attrice deduceva, tra le varie, che il procedimento di mediazione obbligatoria si era concluso con un accordo sottoscritto tra le parti, nel quale parte convenuta riconosceva l’esistenza dell’usucapione, e che tale accordo era stato omologato dal Tribunale e notificato a tutti i creditori
in favore dei quali era stata effettuata iscrizione o trascrizione inerente il cespite de quo.
Parte convenuta si costituiva, riconoscendo di avere sottoscritto un accordo nel quale riconosceva l’usucapione sull’immobile e chiedeva che venisse accolta la domanda attorea.
Il creditore intervenuto nel giudizio chiedeva, invece, il rigetto della domanda, ritenendo il possesso dell’attore illegittimo e clandestino.
Il Giudice di primo grado ha rigettato tale domanda, non ritenendo sussistenti i presupposti di Legge.
La sentenza è stata impugnata e tra i vari motivi di appello è stata dedotta anche l’erroneità del provvedimento di primo grado nella parte in cui dichiara inopponibile ai terzi l'accordo raggiunto in sede di mediazione. Ciò sulla base del fatto che, all'epoca dello svolgimento del procedimento di mediazione, l'accordo concluso non era soggetto a trascrizione; infatti, all’epoca della sottoscrizione dell’accordo era in vigore il disposto di cui all’art. 12 del D. Lgs. 28/2010 secondo il quale "Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo”, mentre solo successivamente gli accordi di mediazione sono stati inseriti nell’elenco degli atti soggetti a trascrizione ex art. 2643 c.c..
La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto infondato il predetto motivo di impugnazione, precisando quanto segue:
  • gli accordi di mediazione e le sentenze di accertamento dell’usucapione hanno natura diversa;
  • l’accertamento giudiziale dell'usucapione rende l’usucapione opponibile ai terzi ed ha efficacia erga omnes;
  • l'accordo di mediazione, invece, spiega effetti soltanto tra usucapente e usucapito;
  •  il controllo sulla ricorrenza o meno dei presupposti di Legge per il perfezionamento dell’usucapione, nel contraddittorio tra le parti, può essere effettuato solo dall’Autorità giudiziaria, poiché l’accordo tra le parti raggiunto in sede di mediazione ha natura negoziale e non ha la medesima valenza di una sentenza accertativa dell’usucapione;
 
Per tali ragioni il Giudice di secondo grado ha ribadito la pronuncia del giudice di prime cure circa l’efficacia nei confronti di chiunque del diritto riconosciuto con sentenza e l’efficacia tra le mere parti del diritto riconosciuto in un accordo raggiunto in mediazione. *
  • Avv. Rocco Vicino

    Milano

    Dopo la Laurea in giurisprudenza conseguita a Milano il 26.03.2003, inizia la sua pratica professionale, nel 2006 si abilita al patrocinio e nel 2008 si trasferisce negli Stati Uniti d’America per approfondire lo studio dell’istituto della mediazione. Nella città di San Diego in California ottiene il titolo di mediatore internazionale nel Marzo del 2008. Nel 2009 diventa mediatore anche in Italia. L’avv. Vicino parla e scrive correttamente in lingua inglese e spagnola. Le materie di sua competenza sono: il diritto contrattuale, il diritto internazionale, il diritto di famiglia, il diritto assicurativo e la responsabilità medica.

    115 Recensioni

    4,7

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756