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L’accordo divisionale raggiunto in sede di mediazione e non riprodotto in forma pubblica ai fini della trascrizione non legittima l’azione ex art. 2932 c.c.

Autore Silvia Issoglio

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Tribunale di Verbania - Giudice Estensore Dott.ssa Rachele Oliviero - sentenza n.1489 del 12.07.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di divisione ereditaria.

Antecedentemente al giudizio, era stato instaurato un procedimento di mediazione che si era concluso con un accordo divisionale, ma le parti non avevano poi proceduto ai successivi adempimenti, tra i quali vi era quello di redigere un atto notarile negoziale autonomo.

Parte attrice citava in giudizio deducendo che la controparte che non si era presentata all’incontro fissato con il notaio e chiedendo che venisse data esecuzione all’accordo di mediazione con ordine di scioglimento della comunione e divisione secondo il verbale di conciliazione, nonché che controparte venisse condannata al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese legali.
Parte convenuta si costituiva in giudizio eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione e chiedeva il rigetto delle domande attoree.

In merito, il Tribunale di Verbania si è così pronunciato:
  • L’eccezione di improcedibilità è stata formulata dalla convenuta oltre la prima udienza e, quindi, è tardiva;
  •  L’attrice non ha dedotto nei propri atti l’esistenza di un preliminare di visione, ma ha definito l’accordo raggiunto in mediazione come accordo visionale di natura definitiva;
  • tale definizione appare corretta poiché le parti non hanno solo prestato consenso alla sottoscrizione di un successivo atto divisionale, ma hanno direttamente proceduto all’assegnazione dei beni, con impegno a riprodurlo in forma pubblica ai fini della trascrizione
  • l’azione ex art. 2932 cc è inammissibile in quanto l’inadempimento di una parte all’impegno di riprodurre l’accordo divisorio in forma pubblica non consente alla controparte di ottenere una sentenza costitutiva in luogo del mancato consenso e poiché l’accordo perfezionato in mediazione ha già prodotto il suo effetto definitivo;
  • le parti hanno concluso la divisione secondo l’accordo di mediazione e, quindi, è necessario elaborare il progetto di divisione conformemente all’accordo, correggendo gli errori che vi erano nelle indicazioni catastali;
  • la pronuncia riproduce, quindi, quanto indicato nell’accordo in mediazione, con compensazione integrale delle spese di lite. *
 
  • Avv. Silvia Issoglio

    Torino

    Laureata presso l`Università degli Studi di Torino, iscritta all`Albo degli Avvocati di Torino dal 2007, esercito la professione di avvocato nel campo del diritto civile e di famiglia. Proprio l`attività di patrocinatore delle parti mi ha consentito di comprendere l`importanza di una efficace gestione del conflitto, che consente di giungere, nella maggior parte dei casi, ad un risultato utile per tutti i contendenti, consentendo loro di risparmiare risorse sia economiche che umane. Proprio da questo particolare approccio alla professione nasce la collaborazione con 101Mediatori, che mi ha fornito gli strumenti e la formazione necessaria a supportare coloro che necessitano di una guida nel loro percorso verso la ricerca di un accordo negoziale soddisfacente.

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