Tribunale di Verona – Giudice Estensore Dott. Angelo Est. Franco - sentenza n. 2072 del 27.10.2021
Il caso in esame riguarda una vertenza relativa ad un’opposizione a precetto.
Il titolo esecutivo era costituito dall’accordo unito al verbale di mediazione e sottoscritto da tutti i soggetti.
In merito, l’art. 12 del D. Lgs. 28/2010, così come modificato dal D. Lgs. 149/2022, stabilisce che nella procedura di mediazione in cui tutte le parti aderenti sono assistite dai legali, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, secondo comma c.p.c.
Negli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico, e in tal modo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Pertanto, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, riconoscendo la fondatezza e la legittimità del precetto fondato sul verbale di mediazione sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali e, quindi, il diritto di credito indicato in precetto e ha condannato l’attrice opponente al pagamento delle spese processuali. *
Il titolo esecutivo era costituito dall’accordo unito al verbale di mediazione e sottoscritto da tutti i soggetti.
In merito, l’art. 12 del D. Lgs. 28/2010, così come modificato dal D. Lgs. 149/2022, stabilisce che nella procedura di mediazione in cui tutte le parti aderenti sono assistite dai legali, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, secondo comma c.p.c.
Negli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico, e in tal modo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Pertanto, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, riconoscendo la fondatezza e la legittimità del precetto fondato sul verbale di mediazione sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali e, quindi, il diritto di credito indicato in precetto e ha condannato l’attrice opponente al pagamento delle spese processuali. *
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