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Inammissibile la richiesta di proroga del termine di avvio della mediazione per motivi economici.

Autore Giuseppina Rivolta

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Tribunale di Piacenza, sentenza 18.10.2016

La mediazione deve essere avviata nel termine di quindici giorni dalla conoscenza dell’ordinanza con cui il giudice dispone la mediazione.
Anche ammettendo la natura ordinatoria del termine, non può essere concessa la sua proroga per l’avvio della mediazione al fine di “verificare la possibilità di richiedere il gratuito patrocinio e ottemperare all’incombente”, trattandosi di circostanze ben note alla parte e pertanto non giustificabili.
  • Avv. Giuseppina Rivolta

    Follonica

    Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995 e titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, mi occupo di consulenza e di assistenza legale nelle materie del diritto civile, di famiglia, successioni ereditarie, contrattualistica e responsabilità medica. Mediatore professionista dal 2011, ho partecipato a numerosi corsi formativi altamente qualificati svolgendo con successo l`attività di mediatore. Credo fermamente nell`istituto della Mediazione quale strumento innovativo ed efficace per poter definire in tempi brevi ogni tipo di controversia, grande opportunità per le parti e alternativa proficua e concreta alla soluzione giudiziale delle controversie. Sono convinta infatti che la mediazione non rappresenti semplicemente una modalità di deflazionare del contenzioso ma una risposta concreta alla necessità di valorizzare pienamente la libertà di autodeterminazione delle parti.

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