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In tema di impugnazione di delibera assembleare, è tollerabile un margine di scostamento fra l`oggetto della citazione e quello dell`istanza di mediazione

Autore Maurizio Bocchiola

12 02m 23

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Tribunale di Roma, 2.01.2023, sentenza n. 6, giudice Maria Grazia Berti

La vicenda ha ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare condominiale e il tribunale di Roma ha rigettato l’eccezione di improcedibilità formulata dal Condominio. Nella specie un condòmino aveva notificato domanda di mediazione all’amministratore in carica (senza indicazione del nome) il quale riscontrava la pec comunicando all’Organismo che non avrebbe partecipato per volontà dell'assemblea. La procedura di mediazione si era conclusa con esito negativo il 30 novembre 2020, depositato in pari data, mentre l'atto di citazione è stato notificato l'11 dicembre 2020.
Il tribunale ricorda che la procedura conciliativa, instaurata con la domanda di mediazione, impedisce il decorso del termine di decadenza (30 giorni) previsto dall'art. 1137 c.c. per impugnare la delibera condominiale il quale torna nuovamente a decorrere (per ulteriori 30 giorni) dalla data del deposito del verbale di conciliazione negativo presso l'organismo di mediazione (art. 5, co. 6 del Dlgs n. 28/2010).
Nella notificazione di un atto giuridico rivolto ad un Condominio non sussiste alcuna necessità (nè esiste alcuna disposizione in tal senso) che vi sia espressa indicazione del nominativo (persona fisica) dell'amministratore essendo sufficiente il generico richiamo alla carica di rappresentanza. Ciò che rileva, invece, è che tutti gli atti giuridici rivolti al Condominio siano notificati presso il domicilio dell'amministratore in carica essendo il Condominio puro ente di gestione sfornito di personalità giuridica non dotato di una sede propria.
Il tribunale rigetta anche la seconda censura riguardante il fatto che la domanda di mediazione non conteneva tutti i vizi indicati poi con l'atto di citazione.
Il tribunale precisa che in tema di impugnazione di delibera assembleare, gli elementi necessari che devono essere indicati nell'istanza di mediazione e che devono essere messi a conoscenza dell'invitato attengono (i) alla delibera che si intende impugnare (ii) all'enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che s'intende richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione (iii) alla sintetica indicazione dei motivi di impugnazione in quanto è tollerabile un margine di scostamento fra l'oggetto della citazione e quello dell'istanza di mediazione.
Pertanto la domanda giudiziale proposta viene ritenuta pienamente ammissibile e procedibile.°
 
 
  • Avv. Maurizio Bocchiola

    Milano

    Avvocato cassazionista, con esperienza ultra trentennale in campo contrattuale e societario. Docente di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell`università Milano Bicocca dal novembre 1998. Gli ambiti di ricerca negli ultimi anni hanno riguardato tematiche fallimentari, commercio elettronico, nonché profili della riforma delle società di capitali. Pubblicazioni, fra le altre: - Holding persona fisica e responsabilità soggettiva in caso di fallimento, in Diritto e Pratica delle Società. - Profili di responsabilità degli intermediari dell’e-business to consumer, in Commercio Elettronico. - E-commerce: responsabilità del prestatore di servizi, sicurezza della rete, tutela dell’utente, in Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo. - I patti parasociali, in La riforma del diritto societario. Profili civili e penali. - Amministratori di società e rapporto di lavoro subordinato, in Osservatorio del lavoro.

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