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In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall`assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere

Autore Mariagabriella Tossi

07 12m 22

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Corte d’Appello di Milano, Sezione 3, 10.07.2022, sentenza n. 2436

La controversia riguarda l'appello promosso avverso una sentenza di primo grado del Tribunale di Sondrio in materia di impugnazione di delibera assembleare. ll giudizio di primo grado veniva incardinato da un condominio per ottenere la declaratoria di invalidità e annullamento di alcune delibere per non aver mai ricevuto la rituale convocazione di partecipazione a dette assemblee. Nel corso del giudizio, il Condominio chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per aver l'assemblea condominiale, con successive delibere, annullato le due delibere impugnate. Il giudice nel decidere la causa, accoglieva la istanza del Condominio di declaratoria della cessazione della materia del contendere applicando analogicamente il principio dell'art. 2377 c.c. ultimo comma, riguardante le delibere delle società di capitali. Tale sentenza veniva appellata con due motivi: secondo il primo, il tribunale avrebbe erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere e a mente del secondo, l'appellante lamentava la mancata pronuncia da parte del primo Giudice in punto di condanna del Condominio alla sanzione prevista per la mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.
Il primo viene ritenuto infondato in quanto in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, che provveda quindi sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma restando l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.
Anche il secondo motivo viene ritenuto infondato in quanto “lo strumento sanzionatorio ivi [nell’art. 8 comma 4 bis dlgs. 28/2010] previsto rappresenta uno strumento coercitivo indiretto volto ad attuare e a rendere effettivo l’interesse pubblico sopra menzionato”. Pertanto beneficiario della sanzione della norma non è la parte che diligentemente si è presentata all’incontro programmato davanti all'organismo di mediazione, bensì lo Stato, che si trova a sopportare i costi che potevano essere evitati tramite il possibile esito positivo dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
L’appellante non ha alcun interesse concreto ai sensi dell’art. 100 c.p.c. ad impugnare la sentenza di primo grado a motivo dell’omessa pronuncia sulla domanda di condanna del condominio alla sanzione prevista per la mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione: impugnazione, quindi, priva “di un’utilità concreta, giuridicamente apprezzabile, per l'appellante ad ottenere la richiesta riforma della sentenza sul punto (cfr. Cass. 12/01/2022, n. 692; ex plurimis Cass. n. 28307 del 11/12/2020; Cass. n. 13395 del 29/05/2018)”.
Il potere previsto dall’art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010 è “officioso e deve essere esercitato in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma, in relazione alla mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo (cfr. Cass. n. 2030 del 26/01/2018)”. °
 
  • Avv. Mariagabriella Tossi

    Torino

    Il mio carattere aperto e determinato mi ha consentito di acquisire notevoli capacità coordinative ed organizzative nel lavoro singolo ed in quello di gruppo, risolvendo con praticità ed efficienza le varie problematiche presentatesi. Ho sempre svolto ogni attività con estrema serietà, professionalità e puntualità. La maturata esperienza professionale, ormai decennale, mi ha portato all`acquisizione di capacità relazionali, dialettiche, di analisi e di decisione. L`esperienza maturata negli ultimi dieci anni nella gestione delle controversie in materia di telecomunicazione mi ha persuaso nel credere fortemente nella definizione delle controversie in via stragiudiziale attraverso lo strumento della mediazione.

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