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In caso di mediazione obbligatoria, la dichiarazione di incompetenza territoriale del tribunale adito si estende anche alla procedura di mediazione già esperita presso un organismo avente sede in quel luogo. In caso di riassunzione della causa presso il tribunale competente, l’attore dovrà quindi rinnovare anche il tentativo di mediazione. Pena: l’improcedibilità della domanda.

Autore Francesca Brugi

28 06m 24

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Tribunale di Modena, 15.02.2024, sentenza n. 405, giudice Roberto Masoni

In questa vicenda processuale, il cliente di un istituto bancario adiva il Tribunale di Lagonegro, chiedendo l’accertamento dell’applicazione da parte della banca di interessi ritenuti usurari e anatocistici e il conseguente ricalcolo delle somme corrisposte con accertamento del proprio credito.
 
Trattandosi di materia bancaria, l’attore esperiva preliminarmente la procedura di mediazione che si concludeva negativamente per mancata partecipazione della banca.
 
Il Tribunale di Lagonegro si dichiarava, tuttavia, incompetente per territorio ed assegnava termine per la riassunzione della causa che avveniva di fronte al Tribunale di Modena.
 
La banca a quel punto si costituiva, ma eccepiva l’improcedibilità della domanda, essendo stata esperita la procedura di mediazione avanti un organismo incompetente per territorio, posto che lo stesso era ubicato presso l’autorità giudiziaria originariamente adita.
 
Il Tribunale di Modena accoglieva l’eccezione e dichiarava l’improcedibilità della domanda, soprattutto poiché l’attore, di fronte all’eccezione di controparte, non aveva richiesto un termine per reiterare la mediazione di fronte ad un organismo territorialmente competente. Dichiarava quindi improcedibile la domanda giudiziale e condannava altresì l’attore al rimborso di cospicue spese processuali (€ 12.100 €), seguendo il principio della soccombenza.
 
Ci preme sottolineare come il Giudice Masoni fornisca, in sentenza, un’importante indicazione processuale che evidentemente il patrocinio dell’attore aveva sottovalutato: questa causa si poteva “salvare” con la semplice richiesta da parte attrice di venir rimessa in termini per esperire una nuova procedura di mediazione a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del primo tribunale adito, evitando dunque lo spreco di tempo e denaro impiegati dall’attore fino ad allora e, soprattutto, la condanna del soccombente al rimborso delle ingenti spese processuali. ^
  • Avv. Francesca Brugi

    Bologna

    Dopo tanti anni di esercizio della professione forense, ed ancor più di studio del diritto, mi sono convinta che il più delle volte ciò che conta maggiormente è l`aspetto umano di ogni controversia. Per questo motivo credo che la mediazione sia lo strumento giuridico più consono a soddisfare gli interessi di tutte le parti in gioco: attraverso un cammino condiviso, ed ovviamente con l`ausilio di un mediatore, anche le parti più litigiose possono arrivare ad una soluzione comune che le soddisfi ed eviti loro cause lunghe, costose e dall`esito spesso incerto. Mi sono laureata all`Università degli Studi di Siena ed ho perfezionato la pratica nel Foro di Roma, per poi approdare in quello di Bologna nel 2006, anno in cui sono diventata avvocato. Il campo del diritto in cui ho sempre operato è quello civile, con qualche incursione in quello amministrativo, ed in particolare mi sono occupata di risarcimento del danno da rca (responsabilità civile autoveicoli), controversie condominiali, locazioni, diritti reali e contrattualistica.

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