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In caso di controversia in materia successoria ma solo di natura pecuniaria il Tribunale di Oristano ha ritenuto valida una procura speciale rilasciata in lingua straniera, corredata da traduzione e autenticata da un funzionario incaricato dal sindaco dello Stato estero

Autore Caterina Mancuso

18 05m 22

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Tribunale di Oristano, sentenza n. 194 del 6.4.2022, relatore Angioi

Il caso di specie ha ad oggetto la materia successoria, in particolare la collazione e la divisione di una comunione ereditaria e l’azione di riduzione.
Il giudice adito, con una sentenza articolata, facendo riferimento a Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dalle parti convenute per mancato esperimento di valido tentativo di mediazione per non essere l'attore comparso personalmente al primo incontro, in quanto il delegato, comparso in luogo di quest'ultimo, aveva previamente ricevuto valida procura a conciliare, con conseguente sopravvenienza della condizione di procedibilità, a seguito della chiusura della procedura con esito negativo.
In mancanza di diversa previsione, occorre muovere dal generale disposto dell'art. 1392 cod. civ., secondo cui per la procura è richiesta la stessa forma del contratto da concludere, norma fondamentale, recante il principio di simmetria formale tra il negozio rappresentativo e la procura.
Il verbale di mediazione non è, di per sé, titolo idoneo alla trascrizione: nella certificazione dell'autografia della firma, resa dal mediatore, si è visto un potere di autentica c.d. minore, insufficiente a modificare la natura del documento in cui è racchiuso il contratto, il quale rimane, quanto alla forma, una semplice scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 2702, e non una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, ai sensi dell'art. 2703, per la formazione della quale è richiesto l'intervento del notaio.
La lettura come di carattere eccezionale delle norme che prevedono la forma notarile, con un differente trattamento, è imposta anche dai principi costituzionali influenti sulla mediazione.
Lo scopo ultimo del tentativo di conciliazione davanti al mediatore, al quale l'intero impianto normativo tende, non è di aggravare inutilmente l'accesso alla giustizia, bensi` di agevolare il raggiungimento di un accordo di composizione bonaria della controversia. Nel delineare la legittimità delle forme di giurisdizione condizionata, in cui l'accesso è sottoposto al previo adempimento di oneri a carico delle parti, fra cui rientrano le ipotesi di mediazione obbligatoria, la giurisprudenza costituzionale ha spiegato in più occasioni che il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa (Corte cost. n. 98 del 2014). Nella consapevolezza, sempre più avvertita dal legislatore, che la giurisdizione sia una risorsa non illimitata, ha giustificato il ricorso a misure di contenimento del contenzioso civile, attraverso istituti processuali diretti, in chiave preventiva, a favorire la composizione della lite in altro modo (Corte cost. n. 77 del 2018) e configurati come condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, con finalità deflattiva (Corte cost. n. 97 del 2019).
Nella specie, è stata rilasciata, da parte dell'attore, nato e residente nei Paesi Bassi ed impedito, a causa della lontananza, a partecipare di persona al procedimento di mediazione, valida procura di diritto sostanziale, in forma scritta e con oggetto specifico e distinto dalla difesa. La speciale in lingua straniera, corredata da traduzione, caratterizzata da attestazione in calce.  Secondo quanto emerge dalla traduzione fornita dalla parte che ha rilasciato la procura, del tutto incontestata, l'atto contiene il conferimento del potere di rappresentare (...), nel corso del procedimento di mediazione, al fine di risolvere, o meglio tentare di risolvere, la controversia pendente tra le parti.
Accertata l'identità mediante passaporto, la sottoscrizione è stata autenticata dal funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di Venray, Provincia di Limburg, il quale, a sua volta, ha apposto la propria firma ed il timbro comunale. Costui non ha certificato il contenuto dell'atto, ma si è limitato a dichiarare l'autenticità della firma.
Nel caso di specie il pagamento della somma necessaria per reintegrare la quota del legittimario, eventualmente lesa, può essere stabilita in via transattiva anche con una comune scrittura privata, senza bisogno di autentica della firma. Non essendo richiesta una forma particolare per la partecipazione al tentativo di conciliazione, avente ad oggetto una pretesa meramente pecuniaria, non ha rilevanza accertare se la procura conferita all'estero avesse i requisiti formali della scrittura privata con sottoscrizione autenticata e se rientrasse nel potere di autentica del dipendente comunale, secondo l'ordinamento italiano o secondo l'ordinamento olandese, dal momento che la procura rilasciata non riguardava la conclusione di un atto negoziale destinato alla trascrizione nei registri immobiliari.
Ne consegue che il tentativo di conciliazione in sede di mediazione è stato esperito regolarmente, avendo il delegato, comparso in luogo del delegante, previamente ricevuto valida procura a conciliare, con la conseguente sopravvenienza della condizione di procedibilità, a seguito della chiusura della procedura con esito negativo.
Inoltre il giudice rileva che in nessuno dei due incontri le convenute hanno mostrato spirito conciliativo, essendosi limitate all'eccezione di rito, dopo aver lasciato senza risposta le due richieste stragiudiziali, da parte dell'attore, dirette alla composizione bonaria della controversia. °

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  • Avv. Caterina Mancuso

    Bologna

    Iscritta all`Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2017, presente nelle liste del Gratuito patrocinio e nelle liste dei difensori d`Ufficio, svolgo la mia attività sia nel campo civile che penale, giudiziale e stragiudiziale, con particolare attenzione ai contratti bancari, successioni ereditarie, risarcimento danni e condominio. Sono dinamica e versatile, con una forte predisposizione all`ascolto e al dialogo che considero " ago e filo" di ogni relazione. Attitudine, che mi ha avvicinata al mondo della Mediazione, convinta che l`ascolto e la comprensione delle parti in conflitto, prima di tutto come persone, abbinate ad un loro coinvolgimento attivo nella strutturazione della procedura, siano elementi fondamentali al raggiungimento del loro scopo. Sono pertanto una convinta sostenitrice della mediazione, quale metodo di risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziale, più rapido ed efficace e, anche i suoi costi sono inferiori ai costi e ai rischi che normalmente comporta una formale azione giudiziale.

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