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Impugnazione della delibera di condominio e termine decadenziale entro cui introdurre la mediazione

Autore Raffaele Boianelli

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Tribunale di Savona, sentenza 2.3.2017

Se si vuol impugnare una delibera di condominio è necessario promuovere la mediazione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.
In tal caso la legge è chiara nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l’organismo prescelto.
Non a caso, proprio l’art. 5 comma 6 del d.lgs.28/2010, prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte “anche  a cura della parte istante”, onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell’ente di mediazione.
  • Avv. Raffaele Boianelli

    Frosinone

    Avvocato del foro di Frosinone dal 2002 e mediatore professionista dal 2011, fermamente convinto che la mediazione rappresenti uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile. Svolgo il mio lavoro in assoluta serenità, con professionalità e serietà, cercando di offrire alle parti un ascolto attivo e un`attenzione particolare alla risoluzione delle loro problematiche. Sono solito gestire il conflitto con calma e doverosa pazienza, con la convinzione che, alla fine, sono sempre le parti a trovare un giusto accordo amichevole, con l`ausilio di un` imparziale guida, nel reciproco e totale rispetto delle richieste di entrambe le parti. Così facendo, lascio alle parti coinvolte il controllo sul contenuto dell`accordo finale. Ritengo, infine, che il corretto svolgimento della procedura di mediazione e la possibilità che questa porti a un’ottimale risoluzione della controversia, dipenda dalla competenza del mediatore, che viene garantita dalle sue doti di comunicazione, imparzialità e dalla sua professionalità.

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