Tribunale di Venezia, 20.10.2022, sentenza n. 1786, Giudice Fabio Doro
“Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio” dice il detto. Nel caso di questa vicenda processuale si dovrebbe concludere con “ma non fidarsi conviene!”.
Il caso in questione vede coinvolti la proprietaria di un’abitazione a Venezia, e il conduttore che l’ha presa in locazione per poi rilasciarla, senza tuttavia pagare per intero quanto previsto contrattualmente.
La locatrice ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo relativo ai canoni non pagati così come alle spese condominiali, oltre ai danni riscontrati al momento del rilascio.
Il conduttore introduce una causa di opposizione al decreto ingiuntivo ed il Giudice nominato demanda le parti in mediazione, assegnando termini per l’introduzione della procedura conciliativa e fissando udienza per la verifica dell’avvenuta mediazione.
Nel frattempo, le parti si accordano privatamente, pattuendo il pagamento rateale di quanto oggetto di causa da parte del conduttore.
Le rate concordate vengono rispettate, salvo l’ultima.
All’udienza di verifica, il conduttore opponente eccepisce l’improcedibilità del giudizio, in ragione della mancata instaurazione del procedimento di mediazione; la convenuta opposta dichiara di non averla introdotta a causa del venir meno dell’interesse delle parti alla stessa, considerato l’accordo transattivo raggiunto e chiede dunque di essere rimessa in termini, visto l’inadempimento sopravvenuto.
Il Giudice veneziano si riserva, per poi dichiarare con sentenza:
Il caso in questione vede coinvolti la proprietaria di un’abitazione a Venezia, e il conduttore che l’ha presa in locazione per poi rilasciarla, senza tuttavia pagare per intero quanto previsto contrattualmente.
La locatrice ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo relativo ai canoni non pagati così come alle spese condominiali, oltre ai danni riscontrati al momento del rilascio.
Il conduttore introduce una causa di opposizione al decreto ingiuntivo ed il Giudice nominato demanda le parti in mediazione, assegnando termini per l’introduzione della procedura conciliativa e fissando udienza per la verifica dell’avvenuta mediazione.
Nel frattempo, le parti si accordano privatamente, pattuendo il pagamento rateale di quanto oggetto di causa da parte del conduttore.
Le rate concordate vengono rispettate, salvo l’ultima.
All’udienza di verifica, il conduttore opponente eccepisce l’improcedibilità del giudizio, in ragione della mancata instaurazione del procedimento di mediazione; la convenuta opposta dichiara di non averla introdotta a causa del venir meno dell’interesse delle parti alla stessa, considerato l’accordo transattivo raggiunto e chiede dunque di essere rimessa in termini, visto l’inadempimento sopravvenuto.
Il Giudice veneziano si riserva, per poi dichiarare con sentenza:
- il rigetto dell’istanza di rimessione in termini,
- l’improcedibilità del giudizio (vista la mancata instaurazione della mediazione)
- e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In punto di diritto, il Giudie Unico Dott. Fabio Doro precisa che:
- l’onere di promuovere la mediazione ricade, per costante giurisprudenza (al tempo, e per legge attualmente, visto il novellato art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010) sull’attore sostanziale e dunque sul convenuto opposto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
- il presupposto per la remissione in termini è che la parte sia incorsa in una decadenza per causa a lei non imputabile, non certo invece per una valutazione di opportunità, meramente arbitraria, come è stata quella della locatrice.
In conclusione, è bene ricordare che, in casi come questo, il convenuto opposto ha non solo l’onere di introdurre la mediazione, ma anche tutto l’interesse a farlo, nonostante l’accordo transattivo apparentemente risolutore della controversia, e questo per conservare il titolo provvisoriamente esecutivo che in questo caso si è visto venir meno.
Se la locatrice avesse formalizzato lo stesso accordo in mediazione, piuttosto che privatamente, avrebbe sì dovuto pagare l’indennità di mediazione, ma avrebbe avuto in mano un titolo esecutivo, anziché un “pugno di mosche”.
La mediazione conviene, sempre! ^
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.