Corte appello di Firenze, sez. III, 19.07.2022, sentenza n. 1513, consigliere relatore Antonio Picardi
In una controversia avente ad oggetto la risoluzione di un contratto preliminare riguardante la cessione del ramo d’azienda, la società X chiama Y e Z in giudizio avanti al Tribunale di Siena per aver omesso di dare esecuzione al negozio e di corrispondere le somme dovute. Parte attrice aveva richiesto la risoluzione della scrittura privata inter partes stipulata, per inadempimento di Y e Z, con conseguente condanna di quest'ultimi al risarcimento dei danni. I convenuti si erano costituiti in giudizio contestando integralmente l'attorea domanda e all’esito dell'istruttoria il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta dalla società attrice in quanto il supposto contratto preliminare – in realtà una minuta - non aveva secondo il giudicante i requisti minimi (data, oggetto, obbligo di stipulare il definitivo).
Avverso tale sentenza la società X proponeva appello e Y e X si costituivano richiedendone il rigetto. La Corte d’appello disponeva la mediazione delegata che si concludeva con la presa d'atto, da parte del mediatore, della mancata partecipazione personale dell'appellante.
La Corte esamina in via prliminare l'eccezione di improcedibilità del giudizio di appello, per la mancata partecipazione dell’appellante e accoglie tale eccezione dichiarando improcedibile l’appello (con condanna alle spese).
Dopo una premessa sulla mediazione delegata (la mediazione delegata una volta disposta, produce gli stessi effetti della mediazione obbligatoria), il collegio ha rilevato che nel caso di specie pur essendo il procedimento di mediazione stato tempestivamente attivato da parte appellante, quest'ultima ha omesso di comparire dinanzi al mediatore, atteso che all'incontro all'uopo fissato era presente solo il suo difensore (a favore del quale non consta neppure il conferimento di procura speciale).
Si tratta, allora, di stabilire se la condizione di procedibilità possa dirsi avverata per effetto della sola presentazione della domanda di mediazione.
Al quesito deve darsi risposta negativa, sulla scia di Cass n. 40035/21 seppur pronunciata con riferimento ad una fattispecie diversa da quella in esame. Il predetto principio è ritenuto suscettibile di applicazione anche alla fattispecie dedotta in causa, ponendosi in linea l’altra nota sentenza Cass n. 8473/19. Pertanto, ciò che conta, al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, non è la semplice introduzione del procedimento di mediazione, bensì il concreto esperimento della stessa. E per consentire l'effettivo esperimento del procedimento di mediazione, non vi è dubbio che sia necessaria la presenza personale della parte (o di un suo rappresentante munito di procura speciale). L’avvocato era sprovvisto di procura speciale e, quindi, non era abilitato a rappresentare, in quella sede, la parte.
Di conseguenza laddove, come nel caso in esame, a causa della mancata comparizione della parte che avrebbe avuto interesse ad esperire il procedimento di mediazione all'evidente fine di continuare a coltivare il giudizio non si sia tenuto neppure il primo incontro dinanzi al mediatore, la conclusione non può che essere quella della improcedibilità del giudizio.
L’appellante ha peraltro omesso completamente di prendere posizione sulla stessa nelle sue successive difese, con la conseguenza che la sua assenza è rimasta assolutamente ingiustificata.°
Avverso tale sentenza la società X proponeva appello e Y e X si costituivano richiedendone il rigetto. La Corte d’appello disponeva la mediazione delegata che si concludeva con la presa d'atto, da parte del mediatore, della mancata partecipazione personale dell'appellante.
La Corte esamina in via prliminare l'eccezione di improcedibilità del giudizio di appello, per la mancata partecipazione dell’appellante e accoglie tale eccezione dichiarando improcedibile l’appello (con condanna alle spese).
Dopo una premessa sulla mediazione delegata (la mediazione delegata una volta disposta, produce gli stessi effetti della mediazione obbligatoria), il collegio ha rilevato che nel caso di specie pur essendo il procedimento di mediazione stato tempestivamente attivato da parte appellante, quest'ultima ha omesso di comparire dinanzi al mediatore, atteso che all'incontro all'uopo fissato era presente solo il suo difensore (a favore del quale non consta neppure il conferimento di procura speciale).
Si tratta, allora, di stabilire se la condizione di procedibilità possa dirsi avverata per effetto della sola presentazione della domanda di mediazione.
Al quesito deve darsi risposta negativa, sulla scia di Cass n. 40035/21 seppur pronunciata con riferimento ad una fattispecie diversa da quella in esame. Il predetto principio è ritenuto suscettibile di applicazione anche alla fattispecie dedotta in causa, ponendosi in linea l’altra nota sentenza Cass n. 8473/19. Pertanto, ciò che conta, al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, non è la semplice introduzione del procedimento di mediazione, bensì il concreto esperimento della stessa. E per consentire l'effettivo esperimento del procedimento di mediazione, non vi è dubbio che sia necessaria la presenza personale della parte (o di un suo rappresentante munito di procura speciale). L’avvocato era sprovvisto di procura speciale e, quindi, non era abilitato a rappresentare, in quella sede, la parte.
Di conseguenza laddove, come nel caso in esame, a causa della mancata comparizione della parte che avrebbe avuto interesse ad esperire il procedimento di mediazione all'evidente fine di continuare a coltivare il giudizio non si sia tenuto neppure il primo incontro dinanzi al mediatore, la conclusione non può che essere quella della improcedibilità del giudizio.
L’appellante ha peraltro omesso completamente di prendere posizione sulla stessa nelle sue successive difese, con la conseguenza che la sua assenza è rimasta assolutamente ingiustificata.°
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