Tribunale di Ivrea - Giudice Estensore Dott. Meri Papalia - sentenza n. 783 del 05.07.2022.
: Il caso in esame riguarda un giudizio di opposizione avverso l’atto di precetto per esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. derivanti da un verbale di mediazione.
La procedura di mediazione aveva, infatti, avuto esito positivo.
Nel verbale di mediazione erano stati genericamente indicati futuri lavori di manutenzione dell’immobile, che erano stati poi riportati nell’atto di precetto degli obblighi di fare, oggetto di opposizione.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
La procedura di mediazione aveva, infatti, avuto esito positivo.
Nel verbale di mediazione erano stati genericamente indicati futuri lavori di manutenzione dell’immobile, che erano stati poi riportati nell’atto di precetto degli obblighi di fare, oggetto di opposizione.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- sussiste un difetto di specificità del verbale di mediazione e dell’atto di precetto che indicano generici lavori futuri di manutenzione dell’immobile;
- il provvedimento azionato con l’azione forzata deve contenere prestazioni concrete, determinate ed univoche e che non richiedano al Giudice dell’Esecuzione nessuna valutazione soggettiva della parte esecutante;
- la sentenza che emette una condanna generica non costituisce un valido titolo esecutiva;
- nel caso di specie, il verbale di mediazione azionato contiene generici ed imprecisati futuri lavori di manutenzione straordinaria e risulta quindi necessario l’intervento del Giudice di cognizione che ne valuti la necessità, la straordinarietà e l’ordinarietà e che li individui concretamente.
Per tali ragioni, il Giudice, seppur ritenendo sussistente il diritto della parte convenuta a procedere all’esecuzione forzata, ma rilevando la carenza di specifica allegazione e l’assenza del titolo esecutivo, ha ritenuto l’opposizione fondata e meritevole di parziale accoglimento. *
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.