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Il verbale di mediazione, al pari delle sentenze, se contiene una condanna generica, non può costituire un valido titolo esecutivo da poter far valere in sede di esecuzione forzata.

Autore Alessandra Zanussi

08 12m 22

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Tribunale di Ivrea, 6.07.2022, giudice Meri Papalia

In una controversia che vedeva contrapposti due ex coniugi, con atto di citazione X (marito) proponeva opposizione avverso l'atto di precetto per l'esecuzione degli obblighi di fare, ex art. 612 c.p.c., notificato da Y (moglie), rilevando la carenza di interesse ad agire in quanto la controparte aveva definitivamente abbandonato l'immobile dal dicembre del 2019 e che le motivazioni non erano volte ad ottenere alcun risultato utile, bensì a vendicarsi per l'azione giudiziaria intrapresa dall'attore e volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento e dell'assegnazione della casa famigliare. L’opponente rilevava che tutti i lavori di cui al titolo esecutivo erano già stati eseguiti da parte dello stesso.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio Y rilevando che la stessa si era allontanata solo temporaneamente dall'abitazione in quanto inabitabile ed inagibile ma che permaneva il proprio diritto di abitazione ai fini dell'interesse ad agire. Rilevava, inoltre, che i lavori di cui al verbale di mediazione non erano mai stati effettuati da parte dell'attore.
La signora è titolare di un diritto di abitazione nell'immobile di che trattasi in forza della sentenza di divorzio emessa dallo stesso Tribunale di Ivrea.
La convenuta aveva effettivamente lasciato l'abitazione ma a fronte del mancato adempimento dell'attore agli obblighi di manutenzione straordinaria sanciti nel verbale di mediazione.
Nel merito, il creditore che agisca per l'adempimento di un obbligazione contrattuale deve provare il titolo sulla base del quale agisce ed allegare l’inadempimento della controparte mentre spetta al debitore la prova dell'esatto adempimento del contratto ovvero di fatti estintivi o modificativi (Cassazione civile, sez. III, 16/11/2020, n. 25872; Cassazione civile, sez. II, 02/09/2020, n. 18200; Cassazione civile, sez. III, 18/02/2020, n. 3996; Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2020, n. 2276; Cassazione civile, sez. II, 18/11/2019, n. 29871).
Tale principio, rapportato al caso di specie, impone a parte convenuta il mero onere di rammostrare la sussistenza del verbale di mediazione in forza del quale agisce mentre l'attore è onerato della prova dei fatti estintivi dedotti ovvero dell'esatto adempimento delle obbligazioni sorte dal verbale conciliativo.
Il giudice dà atto che l'obbligazione di realizzare determinati lavori di ordinaria manutenzione di cui al predetto verbale di conciliazione è rimasta inadempiuta e che dovrà essere eseguita secundum legis artis. Invece, quanto ai lavori di straordinaria manutenzione, sussiste un primario difetto di specificità dell'atto di precetto e ancor prima del verbale di mediazione che prevede, al punto 4, generici di lavori futuri di manutenzione attinenti all'immobile di che trattasi.

Il diritto di procedere all'esecuzione forzata in danno del debitore sussiste solo in quanto la volontà dispositiva contenuta nel provvedimento azionato possieda i requisiti minimali della concretezza, determinatezza ed univocità riferiti alla prestazione oggetto della pronuncia stessa e non richieda al giudice dell'esecuzione alcuna ulteriore valutazione soggettiva della parte esecutante. °
 
  • Avv. Alessandra Zanussi

    Bologna

    Bolzanina di nascita, madrelingua tedesca, esercito la professione di avvocato civilista e giuslavorista da oltre 25 anni a Bologna. La mia passione per la mediazione è nata nel 2010, allorquando ho conseguito l`abilitazione come mediatore civile e commerciale. Da subito ho apprezzato il valore della mediazione quale strumento efficace per la risoluzione dei conflitti. Come avvocato specificamente formato alla negoziazione integrativa ed alla gestione costruttiva del conflitto, secondo il metodo O.A.S.I., faccio parte dell` Associazione Ennepuntozero, presso la quale sono iscritta come PAN (Professionista Avvocato Negoziatore). Recentemente ho concluso con soddisfazione il percorso formativo Women on Board edizione 2023, progetto per l`accesso delle donne alle posizioni di leadership all`interno delle organizzazioni aziendali e nei Consigli di Amministrazione di imprese pubbliche e private ed ho acquisito nuove competenze in materia di sostenibilità sociale e gestione dei rischi sociali nelle aziende. Le mie competenze trasversali, quali l`innata capacità empatica e di ascolto, la pazienza, lo spiccato senso pratico e l`attitudine al pensiero laterale costituiscono necessarie qualità di un buon mediatore.

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