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Il Tribunale di Sciacca deduce da Cass n. 8473/19 che la procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da un notaio

Autore Stefania Arru

28 12m 22

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Tribunale di Sciacca, 15.09.2022 sentenza n. 387, giudice Francesca Cerrone

In una controversia bancaria due soggetti proponevano opposizione a decreto ingiuntivo richiedendo al giudice preliminarmente di dichiarare improcedibile l’opposto decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della procedura di mediazione e, nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta, di contro, argomentava ritenendo infondate tutte le doglianze sollevate dalla parte opponente e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto dell’opposizione. Rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità nella fattispecie, il procedimento veniva rinviato al fine di consentire l’attuazione di tale procedura.
Nella prima udienza successiva all’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la parte opponente rilevava che tale procedura non poteva considerarsi adempiuta, per mancato regolare assolvimento all'onere di presenziare in sede di mediazione da parte del legale rappresentante della società convenuta opposta in quanto, per poter rappresentare la società nel corso della mediazione, l’Avvocato avrebbe dovuto essere munito di una procura speciale sostanziale notarile, circostanza mai venutasi a realizzare.
Il giudice di Sciacca sembra accogliere l’eccezione pregiudiziale.
Come è noto, l’art. 8 del dlgs 28/2010 richiede la presenza delle parti. Inoltre il giudice si basa su una lettura restrittiva della nota sentenza della Cassazione Civile del 27.03.2019 n. 8473 da cui deduce che la procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da un Notaio.
La nota sentenza ha sottolineato che "il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali”. Ritenere che al procedimento di mediazione possano partecipare sempre e comunque i soli avvocati, significherebbe ridurre il tentativo di conciliazione ad un mero adempimento formale.
La giurisprudenza di merito ritiene non soddisfatta la condizione di procedibilità qualora al primo incontro di mediazione non partecipino le parti personalmente, ma soltanto i loro avvocati. In linea con le considerazioni innanzi formulate, alla luce della giurisprudenza di merito in materia, delle prassi instauratesi presso gli Organismi di mediazione anche in base ai Regolamenti di procedura cogenti approvati con delibera del Ministero della Giustizia, solo in casi eccezionali e per giustificati motivi le parti possono delegare un proprio rappresentante per l'esperimento del tentativo di mediazione, conferendogli all'uopo poteri sostanziali per definire la vicenda. In caso di gravi, documentati ed eccezionali motivi la parte può delegare un terzo ovvero il proprio avvocato a conoscenza dei fatti del procedimento conferendogli all'uopo poteri sostanziali con procura.
Secondo Cass n. 8473/19 allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia (omissis). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale (omissis). A tal fine è necessaria una procura sostanziale, che non rientra tra i poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Il giudice di Sciacca afferma che occorre anche precisare che il conferimento dei poteri al procuratore che partecipi al procedimento di mediazione deve avvenire con procura speciale notarile nella quale venga indicato dettagliatamente l'oggetto del procedimento ed il limite dei relativi poteri, così da garantire innanzitutto il procuratore stesso da possibili eccezioni del rappresentato in merito al proprio operato.
Inoltre qualora venga concluso un accordo da un rappresentante privo dei necessari poteri, ovvero i cui poteri gli siano stati conferiti con un atto privo delle forme richieste dalla legge, ovvero ancora abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli in conformità alle disposizioni che regolano la fattispecie del falsus procurator di cui all’art. 1398 c.c. sarà tenuto a risarcire il danno che il terzo contraente abbia sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità dell'accordo concluso.
Dopo aver esposto il ragionamento il giudice afferma che nel caso di specie (in contrasto con quanto indicato sopra), la sostituzione dell’opposta può ritenersi valida, essendo presente una procura speciale sostanziale autenticata che conferisca al procuratore il potere di disporre rispetto alla res controversa. Di qui la validità della procedura di mediazione. Ebbene, nel caso in esame, conformemente ai richiamati ed ormai unanimi orientamenti giurisprudenziali, essendo incontroverso che nel caso di specie il legale rappresentante della società finanziaria opposta ha conferito all'Avv. C l'incarico di partecipare agli incontri di mediazione con una procura notarile, con la conseguenza che non può essere accolta l’eccezione preliminare formulata
 
 
  • Avv. Stefania Arru

    Sassari

    Avvocato civilista, dal 2003 sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Sassari, e dal 2019 sono Consigliere del predetto Ordine. Ho studio a Sassari ove svolgo attività di consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nel settore del diritto civile, occupandomi prevalentemente di diritto di famiglia e minorile, successioni, divisioni, diritti reali, diritto condominiale, obbligazioni e contratti, risarcimento danni in materia assicurativa e infortunistica, nonchè esecuzioni e recupero crediti. Dal 2008 sono iscritta nelle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato in materia civile e volontaria giurisdizione. Nella mia esperienza professionale ho sempre consigliato i Clienti a perseguire la via stragiudiziale, perchè attribuisco alla conciliazione un valore aggiunto, che avvicina le parti eliminando i contrasti. Credo nella mediazione quale valido strumento per risolvere i conflitti in tempi rapidi ed economici, salvaguardando il rapporto umano e consentendo alle parti di essere consapevoli delle proprie scelte e partecipi al risultato, il chè diminuisce la conflittualità e accresce la reciproca soddisfazione.

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