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Il terzo, appositamente delegato, può partecipare alla mediazione solo in casi eccezionali.

Autore Silvio Zicconi

19 09m 18

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Tribunale di Roma, ordinanza del 12/03/2018 

Nel procedimento di mediazione è necessaria la partecipazione personale, non delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) delle parti. La necessità che la parte partecipi personalmente al tentativo di conciliazione è insita nella natura stessa della mediazione. Infatti, per quanto un delegato possa aver ricevuto dal mandante istruzioni e poteri di conciliare, solo la parte conosce realmente e profondamente quali sono i suoi interessi. Quali quelli fermi ed irrinunciabili.
Ne consegue che, nonostante la parte abbia la facoltà di nominare un soggetto che la rappresenti in mediazione, è molto difficile che possa, in detto procedimento, addivenirsi alla conclusione che sia sempre e comunque possibile conferire mandato ad un soggetto diverso dalla parte personalmente interessata al corretto svolgimento della procedura di conciliazione.
  • Avv. Silvio Zicconi

    Sassari

    Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell`Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto commerciale, immobiliare, fallimentare, responsabilità civile e professionale, recupero crediti, diritto di famiglia e del lavoro. Iscritto nell`elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale di Sassari, ha svolto funzioni di arbitro in procedimenti arbitrali rituali ai sensi dell`art.809 e ss. c.p.c., nonchè di Presidente di Collegi di Conciliazione ex art.7 St.Lav. per i procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori. Abilitato al patrocinio gratuito in sede civile e di volontaria giurisdizione nonché davanti al Tribunale dei minori in sede civile.

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