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Il termine perentorio di impugnazione delle delibere assembleari si interrompe con l’invio all’amministratore della comunicazione del deposito della domanda di mediazione, con allegata la relativa istanza.

Autore Simone Barni

26 06m 23

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Tribunale di Napoli, 03.02.2023, sentenza n. 1231, giudice Valentina Valletta.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia condominiale ed, in particolare, l’impugnazione di una delibera assembleare.

Il Condominio convenuto rilevava che l'istanza di mediazione era stata presentata e comunicata nei confronti di un soggetto che non ricopriva più la carica di amministratore del condominio e per tale ragione eccepiva l’inammissibilità della domanda attorea per intervenuta decadenza.

In merito, il Tribunale si è espresso nei termini che vengono di seguito indicati:
  • ai fini della tempestività della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 25/2010 ed, in particolare, per impedire la decadenza per inosservanza del termine ex art. 1137, 2 comma, c.c, va tenuta in considerazione la comunicazione alla controparte dell'avvenuta presentazione della domanda, e non la data di convocazione dinanzi all'organismo di mediazione;
  • infatti, l'art. 5, 6 comma, del d.lgs. 28/2010 stabilisce espressamente che: "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.";
  • pertanto, l'effetto interruttivo della decadenza, e dunque il congelamento dei termini per agire in giudizio, non si verifica al momento del deposito presso l'Organismo di mediazione della relativa istanza, ma al momento della comunicazione di tale deposito all'amministratore; pertanto, sarà sufficiente inviare una pec o una raccomandata con ricevuta di ritorno che venga ricevuta in tempo utile dal soggetto chiamato alla quale sia allegata l'istanza di mediazione;
  • secondo la Corte d' Appello di Milano, l'avvocato che deposita l'istanza di mediazione a mezzo pec potrà contestualmente inviare la medesima comunicazione sia all'Organismo che all'Amministratore di condominio nel caso in cui questi sia dotato di posta elettronica certificata; non è, invece, necessario, comunicare all’amministratore anche il giorno di fissazione del primo incontro, entro il termine di impugnazione della delibera assembleare; ciò poiché con l'istanza di mediazione si perfeziona l'impugnazione della delibera assembleare;
  • infatti, non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto dal momento della relativa comunicazione all'altra o alle altre parti, che si verifica l'effetto di impedire la decadenza prevista per la proposizione dell'azione giudiziale;
  • nel caso in esame, gli attori hanno comunicato al condominio l'avvenuta presentazione della domanda di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 entro il termine decadenziale di 30 giorni;
  • inoltre, ai sensi dell’art. 1129, comma VII, c.c., alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi;
Atteso quanto sopra esposto, la domanda è procedibile poiché gli attori hanno comunicato di avere presentato l’istanza di mediazione all’amministratore condominiale, sebbene quest'ultimo, all'assemblea avutasi il giorno prima, avesse rassegnato le proprie dimissioni.

A nulla rileva che l’amministratore dimissionario non aveva immediatamente consegnato al nuovo amministratore la comunicazione relativa alla convocazione del condominio in mediazione poiché tale omissione costituisce una violazione degli obblighi dell'ex amministratore nei confronti del condominio che, però, non inficia in alcun modo la procedibilità dell’azione giudiziaria. *
 
  • Avv. Simone Barni

    Prato

    Sono un avvocato del Foro di Prato, ove esercito la professione. Mi sono interessato alla mediazione a partire dal 2016, inizialmente con un po` di scetticismo. Successivamente ne ho potuto apprezzare i lati positivi ed i vantaggi: costi contenuti e velocità nella definizione della controversia. Soprattutto quest`ultimo aspetto è oggi fondamentale per assicurare una reale soddisfazione per le parti in lite. Cerco di curare al meglio la mia formazione professionale e di tenermi costantemente aggiornato: la preparazione e la precisione sono fondamentali per una buona mediazione. Così come lo sono la capacità di ascoltare e, al contempo, di saper fare sintesi tra le posizioni, fermo restando che l`ultima parola spetta alle parti. Nella vita professionale mi occupo di diritto civile, di diritto del lavoro, nonché di diritto tributario. Svolgo inoltre attività di assistenza e tutela legale in materia di obbligazioni e contratti in genere, in questioni condominiali e locazioni, oltre alla materia della responsabilità civile, ivi compresa l`infortunistica stradale e del recupero del credito.

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