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Il termine per impugnare la delibera dell’assemblea condominiale decorre da capo dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo

Autore Franca Quagliotti

09 04m 18

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Corte d`Appello di Palermo, sentenza del 25 maggio 2017

Il IV comma dell’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda giudiziale deve essere proposta entro il “medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 11 presso la segreteria dell’organismo”.
Al fine di interpretare correttamente il concetto di “medesimo termine” è necessario inquadrare la notifica della convocazione in mediazione nella famiglia degli atti interruttivi del termine di impugnazione.
Aderendo a tale interpretazione, quindi, la decorrenza del termine di 30 g per impugnare la delibera assembleare si interrompe con la notifica della convocazione in mediazione, per poi ricominciare a decorrere da capo dal momento in cui il verbale di mediazione viene depositato.
  • Avv. Franca Quagliotti

    Torino

    Avvocato dal 2000. Socia fondatrice dello Studio legale associato Quagliotti Veronelli. Sono esperta in diritto civile. In particolare mi occupo di recupero crediti per conto delle aziende e dei privati, sino alla fase esecutiva mobiliare e immobiliare; ho approfondite esperienze in materia di: diritto di famiglia e dei minori, tutele e amministrazioni di sostegno, successioni e divisioni, condominio, locazioni, proprietà, responsabilità da fatto illecito, inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, diritto societario, commerciale e fallimentare, nonché diritto d`autore, in particolare in campo letterario, fotografico e delle arti figurative. Ho esperienze di studio e lavoro all`estero e parlo correntemente l`inglese, il francese, lo spagnolo. Convinta sostenitrice della mediazione come efficace strumento di risoluzione dei conflitti, che consente di giungere a soluzioni condivise. La mediazione, a dispetto di quanto avviene nelle aule giudiziarie, ha tempi e costi contenuti, preserva il rapporto tra le parti che giungono a conciliare la controversia rafforzando e rinnovando il loro rapporto lavorativo, commerciale, famigliare.

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