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Il termine di quindici giorni disposto dal giudice per dar corso alla mediazione delegata non è perentorio secondo la Cassazione

Autore Francesca Caramia

20 02m 24

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Cassazione, Sez. III, 14.2.2024, ordinanza n. 4133, relatore Marilena Gorgoni

Il Tribunale di Firenze dichiarava improcedibile l’opposizione promossa dagli eredi xxx avverso il decreto ingiuntivo azionato da yyy a titolo di penale contrattuale dovuta da uno degli eredi per l’ingiustificato recesso da un contratto agricolo. Il Tribunale riteneva non rispettato il termine di quindici giorni assegnato, con ordinanza per il deposito dell’istanza di avvio della mediazione delegata, rilevando, d’ufficio, che il procedimento di mediazione risultava avviato il 20 marzo 2014, che l’istanza depositata il 4 marzo 2014 non conteneva una richiesta di proroga d’ufficio e rigettava la successiva richiesta di rimessione in termini.
La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione principale e revocato il decreto ingiuntivo rigettando la domanda degli eredi xxx di condanna ex art. 96 cod.proc.civ. del sig. yyy e aveva inoltre respinto l’appello incidentale di quest’ultimo. La Corte d’appello aveva ritenuto non corretta la statuizione del Tribunale che aveva dichiarato improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo in ragione del fatto che era stata proposta tardivamente, rispetto al termine di 15 giorni assegnato.
Ricorreva per cassazione il sig. yyy di cui due motivi riguardanti la mediazione:
-con il primo, denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 5.2 del d.lgs. n. 28/2010 e dell’art. 12 disp. legge in generale, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod.proc.civ.(il giudice a quo avrebbe erroneamente applicato la giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa all’ipotesi di adempimento dell’iscrizione a ruolo con la velina in attesa del ritorno dell’originale con la relata di notifica, pervenendo così all’erronea decisione di ritenere il termine assegnato dal giudice non solo ordinatorio, ma anche fungibile con quello di conclusione del procedimento di mediazione).
-con il secondo, lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cos. e degli artt. 125 e 132 cod.proc.civ., per motivazione inesistente o meramente apparente, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ.; il giudice a quo avrebbe ritenuto ordinatorio il termine di quindici giorni, assegnato con l’ordinanza, senza verificare se la perentorietà, pur non espressamente affermata dal d.lgs. n. 28/2010, non potesse discendere dallo scopo e dalla funzione adempiuta, e senza motivare la ragione per cui ha ritenuto di modificare la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto perentorio il termine proprio in via interpretativa, cioè tenendo conto dello scopo e delle funzioni ad esso assegnabili.
I primi due motivi vengono ritenuti infondati dalla Corte con richiamo al noto arresto n. n. 40035 del 14/12/2021, negando carattere di perentorietà al termine di quindici giorni disposto dal giudice per dar corso alla mediazione delegata e ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 se, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, vi sia stato il primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo. La Corte ribadisce che il legislatore non ha collegato la dichiarazione di improcedibilità al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione.
Tale scelta è
  • “coerente con la riconosciuta natura non perentoria del termine di quindici giorni;
  • ha il conforto dell’art. 152, 2° comma, cod.proc.civ., posto che il termine di quindici giorni non è stato qualificato come perentorio;
  • compatibile con la ratio legis sottesa;
  • alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti;
  • è coerente con il principio della ragionevole durata del processo. °
  • Avv. Francesca Caramia

    Bologna

    Ho conseguito la laurea con lode presso La Sapienza di Roma nel 2003; ho dedicato i primi anni della mia formazione al lungo e faticoso percorso notarile ed ora vivo a Bologna, dove esercito la professione di Avvocato dal 2014. Il mio interesse verso le tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti mi ha avvicinato allo studio della mediazione; istituto in cui credo fermamente perché ritengo che un accordo condiviso dalle Parti rappresenti la migliore soluzione ad ogni problema.

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