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Il termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione ha natura perentoria e deve essere rispettato anche nel caso in cui il Giudice non lo indichi espressamente.

Autore Vincenzo Vivona

01 12m 21

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Corte di Appello di Bari, Giudice Estensore Dott.ssa Patrizia Papa - sentenza del 06.10.2021.

Il caso in esame riguarda una richiesta di regolamento di confini tra fondi, alla quale viene contrapposta una richiesta in via riconvenzionale di usucapione.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale delle parti, escussione dei testi e c.t.u. ed il Giudice invitava, quindi, le parti ad esperire il procedimento di mediazione in ordine all'intero oggetto del giudizio.
Parte convenuta non riceveva la comunicazione relativa all’instaurazione del procedimento di mediazione e, pertanto, il Giudice ne disponeva la rinnovazione, senza però assegnare nuovo termine per la presentazione dell’istanza.
Parte attrice presentava nuova istanza di mediazione dopo un mese e mezzo dal provvedimento giudiziale e per tale ragione parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda principale.
Il Giudice di primo grado accoglieva tale eccezione, ritenendo perentorio il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e dichiarava, quindi, improcedibili sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale.
La sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Bari, la quale ha rilevato che il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione, stabilito dall’art.  5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, rende irrilevante la mancata assegnazione di un termine da parte del giudice; infatti, il provvedimento giudiziale che dispone l'esperimento del procedimento di mediazione deve intendersi sempre integrato nel suo contenuto dalla disposizione normativa.
La natura perentoria del termine previsto dalla Legge si evince anche dal fatto che la mancata instaurazione della procedura di mediazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Infine, il Giudice di secondo grado rileva che, anche nel caso in cui si dovesse propendere per la natura ordinatoria del termine di 15 giorni, parte attrice avrebbe dovuto chiederne la proroga, per evitare qualsivoglia decadenza da attività correlate ed in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Per tali ragioni, la Corte d’Appello ha rigettato l'appello. *
  • Avv. Vincenzo Vivona

    Cagliari

    “Amo aiutare gli altri! per questo ritengo che guidare le persone al dialogo e alla comprensione reciproca sia fondamentale in una società dove tutti hanno pari diritti di essere ascoltati e capiti. Dove tutti devono poter trovare strade pacifiche per ottenere il giusto e possibile riconoscimento. Sono Vincenzo Vivona e sono un Mediatore e un Coach in Programmazione Neuro Linguistica. Ho acquisito con impegno e dedizione capacità di ascolto ed equilibrio necessari per poter guidare le persone a fare chiarezza su ciò che realmente vogliono, anche laddove sia necessario conciliare posizioni in apparenza incompatibili. Cosi che non sia più un giudice a imporre una decisione, con attribuzione di ragioni e torti, ma siano gli stessi attori della vicenda a scegliere il giusto e miglior accordo in mediazione. Mi impegno costantemente perché l’empatia mi accompagni in ogni azione che compio, proteso all’ascolto, con l’orientamento a capire, prima di parlare. Nella mia formazione esperienze lavorative le più varie, dalla Laure in Biologia alla vendita di aspirapolveri e di assicurazioni, sino all’informazione medico scientifica. Credo fortemente nell’efficacia della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie al di fuori delle aule dei tribunali. Collaborare con 101mediatori è una garanzia di serietà e di qualità sia per il mediatore che per i clienti che ci scelgono ogni giorno.”

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