Corte di Appello di Bari, Giudice Estensore Dott.ssa Patrizia Papa - sentenza del 06.10.2021.
Il caso in esame riguarda una richiesta di regolamento di confini tra fondi, alla quale viene contrapposta una richiesta in via riconvenzionale di usucapione.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale delle parti, escussione dei testi e c.t.u. ed il Giudice invitava, quindi, le parti ad esperire il procedimento di mediazione in ordine all'intero oggetto del giudizio.
Parte convenuta non riceveva la comunicazione relativa all’instaurazione del procedimento di mediazione e, pertanto, il Giudice ne disponeva la rinnovazione, senza però assegnare nuovo termine per la presentazione dell’istanza.
Parte attrice presentava nuova istanza di mediazione dopo un mese e mezzo dal provvedimento giudiziale e per tale ragione parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda principale.
Il Giudice di primo grado accoglieva tale eccezione, ritenendo perentorio il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e dichiarava, quindi, improcedibili sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale.
La sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Bari, la quale ha rilevato che il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione, stabilito dall’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, rende irrilevante la mancata assegnazione di un termine da parte del giudice; infatti, il provvedimento giudiziale che dispone l'esperimento del procedimento di mediazione deve intendersi sempre integrato nel suo contenuto dalla disposizione normativa.
La natura perentoria del termine previsto dalla Legge si evince anche dal fatto che la mancata instaurazione della procedura di mediazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Infine, il Giudice di secondo grado rileva che, anche nel caso in cui si dovesse propendere per la natura ordinatoria del termine di 15 giorni, parte attrice avrebbe dovuto chiederne la proroga, per evitare qualsivoglia decadenza da attività correlate ed in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Per tali ragioni, la Corte d’Appello ha rigettato l'appello. *
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale delle parti, escussione dei testi e c.t.u. ed il Giudice invitava, quindi, le parti ad esperire il procedimento di mediazione in ordine all'intero oggetto del giudizio.
Parte convenuta non riceveva la comunicazione relativa all’instaurazione del procedimento di mediazione e, pertanto, il Giudice ne disponeva la rinnovazione, senza però assegnare nuovo termine per la presentazione dell’istanza.
Parte attrice presentava nuova istanza di mediazione dopo un mese e mezzo dal provvedimento giudiziale e per tale ragione parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda principale.
Il Giudice di primo grado accoglieva tale eccezione, ritenendo perentorio il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e dichiarava, quindi, improcedibili sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale.
La sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Bari, la quale ha rilevato che il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione, stabilito dall’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, rende irrilevante la mancata assegnazione di un termine da parte del giudice; infatti, il provvedimento giudiziale che dispone l'esperimento del procedimento di mediazione deve intendersi sempre integrato nel suo contenuto dalla disposizione normativa.
La natura perentoria del termine previsto dalla Legge si evince anche dal fatto che la mancata instaurazione della procedura di mediazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Infine, il Giudice di secondo grado rileva che, anche nel caso in cui si dovesse propendere per la natura ordinatoria del termine di 15 giorni, parte attrice avrebbe dovuto chiederne la proroga, per evitare qualsivoglia decadenza da attività correlate ed in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Per tali ragioni, la Corte d’Appello ha rigettato l'appello. *
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