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Il termine di 15 giorni per attivare il procedimento di mediazione non è perentorio e la condizione di procedibilità nelle mediazioni obbligatorie si considera realizzata anche se tale termine non è stato rispettato, purché le parti abbiano partecipano al primo incontro innanzi al mediatore entro l`udienza di rinvio fissata dal giudice.

Autore Susanna Cavallina

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Tribunale di Roma, 27.10.2023, sentenza n. 15587, giudice Estensore Maria Grazia Berti

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia condominiale.

Alla prima udienza il Giudice inviava le parti in mediazione, assegnando il termine di Legge.
Successivamente, la parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda, deducendo che la parte attrice non aveva avviato e concluso la mediazione, mentre quest’ultima deduceva di aver provveduto al deposito dell’istanza di mediazione.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • Il termine di 15 giorni per attivare il procedimento di mediazione non è perentorio;
  • la condizione di procedibilità nelle mediazioni obbligatorie ope iudicis si considera realizzata anche se non è stato rispettato il termine di giorni quindici per l'avvio, purché le parti abbiano partecipano al primo incontro innanzi al mediatore entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice;
  • nessuna delle parti ha avviato e concluso la mediazione;
  • non risulta neppure avanzata alcuna istanza di proroga del termine di legge;
  • all’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità, le parti non avevano ancora partecipato al primo incontro e, quindi, anche il termine di tre mesi previsto per la conclusione del procedimento di mediazione è stato abbondantemente superato;
  • in sintesi, il procedimento non è stato iniziato (né concluso) nel termine di tre mesi per colpevole inerzia di parte attrice che ha ritardato la presentazione dell'istanza.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta dalla parte attrice. *
 
  • Avv. Susanna Cavallina

    Bologna

    Ho deciso di svolgere l`attività di mediatrice perché credo molto nell`opportunità di una definizione stragiudiziale delle controversie, e nella responsabilità delle persone nell`individuare una soluzione utile e soddisfacente al proprio problema. Anche quando vesto i panni dell`avvocato sono orientata alla ricerca del miglior accordo possibile, posto che considero il ricorso all`Autorità Giudiziaria l`estrema ratio. Sono iscritta all`Abo degli Avvocati di Bologna dall`anno 2007. Ho frequentato il Master Universitario di II Livello in Diritto Tributario "A. Berliri", il Master breve in Diritto di Famiglia e Minorile presso l`Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie, e sono attualmente corsista del Master dell`Alma Mater per giuristi e consulenti della sicurezza alimentare. Esercito la professione nell`ambito civile occupandomi di contratti di compravendita subfornitura e appalto, divisioni, successioni ereditarie, locazione, condominio.

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