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Il principio di riservatezza non copre le dichiarazioni con le quali si valuta la ritualità della mediazione.

Autore Stefania Tognozzi

07 01m 16

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Tribunale di Roma, ordinanza 14.12.2015

Nell’ordinanza in commento veniva contestato all’avvocato di parte attrice la violazione del principio di riservatezza poiché aveva riportato nel verbale di udienza il contenuto di alcune pec e dei verbali di mediazione, per evidenziare le motivazioni dell’assenza di alcune delle parti chiamate in mediazione.
Il giudice, pur ricordando che  il procedimento di mediazione è improntato alla riservatezza,  ha affermato la liceità del comportamento del legale che al fine di evidenziale il comportamento irrituale assunto da alcune delle parti assenti in mediazione, aveva riportato nel verbale di udienza il contenuto delle loro posizioni limitatamente alle ragioni della mancata partecipazione e alle ragioni difensive che ne impedivano la conciliazione.
Dette posizioni, secondo il giudice, poiché riferibili a circostanze che attengono alla possibilità di valutare la ritualità (o meno) della partecipazione (o della mancata partecipazione) delle parti al procedimento di mediazione, sono lecite, proprio perché necessarie a fornire al magistrato la corretta conoscenza delle posizioni assunte dalle parti e valutabili ai fini dell’applicazione delle sanzioni del caso (art.8 co. 4 bis 4 la D.Lgs.28/2010 nonché art.96 cpc).
Viceversa, è da considerarsi illecita l’eventuale trasposizione nel verbale di udienza delle dichiarazioni rilasciate dalle parti durante la mediazione e riferibili al contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione (es. esporre i propri punti di vista, effettuare proposte, ammissioni, richieste, chiarimenti e quant’altro).
  • Avv. Stefania Tognozzi

    Follonica

    Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995. Titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, coordina l’attività e il contenzioso dello studio, seguendo capillarmente e personalmente i clienti, anche in ambito conciliativo stragiudiziale. Si occupa di diritto civile e penale ed in particolare: diritto del lavoro e previdenziale, responsabilità contrattuale, contenzioso relativo alla proprietà e ai diritti reali, diritto condominiale, appalti e diritto di famiglia. Dall’anno 2005 collabora con la Fiom CGIL di Piombino per l’assistenza legale in materia previdenziale per il riconoscimento dei benefici amianto per i lavoratori esposti a tale rischio. Si è avvicinata alla mediazione nella convinzione che essa risponda pienamente all’esigenza di trovare soluzioni altenative e non avversariali alle controversie, che garantiscano il principio di autodeterminazione, sia per quanto concerne i modi e le forme di trattazione delle liti, sia per i contenuti solutivi, rimessi interamente alla disponibilità e creatività delle parti. E’ fortemente convinta che la mediazione fornisca una risposta immediata alle esigenze concrete delle parti, permettendo di avere in tempi brevi accordi definitivi, riservati ed economicamente vantaggiosi, attraverso il dialogo e la negoziazione. In tale ottica ha partecipando nell’anno 2011 al corso di formazione per Mediatori Civili e Commerciali presso l’Università degli Studi di Pisa e conseguito l’abilitazione allo svolgimento della Mediazione.

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