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Il mediatore può proporre una soluzione conciliativa estesa a questioni e soggetti rimasti estranei al giudizio ma interessati al suo esito.

Autore Carla Marcantelli

30 06m 15

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Tribunale di Pavia, ordinanza 17.6.2015

La mediazione, anche quella c.d. obbligatoria, è una procedura in larga misura informale e come tale non è necessario che il suo oggetto sia rigorosamente determinato al pari di un giudizio civile ordinario, tanto che il mediatore ben potrebbe proporre alle parti di estendere il negoziato sia a crediti relativi a domande rimaste fuori dall’oggetto del giudizio e non fatte valere nel processo, o addirittura a parti rimaste fuori dal rapporto giudiziale e tuttavia interessate al suo esito (per esempio, e per rimanere nell’ambito di questo giudizio, l’occupante senza titolo dell’immobile in Borgo Lavezzaro, è soggetto che non è parte del presente giudizio ma è molto probabilmente interessata al suo esito). E’ evidente che l’eventuale soluzione conciliativa raggiunta in sede di mediazione potrebbe definire l’oggetto del conflitto tra le parti, intese in senso lato come centri di interesse, che non necessariamente coincide con il conflitto tra le parti processuali e potrebbe definire l’oggetto della mediazione, che non necessariamente coincide con l’oggetto del giudizio. D’altro canto, è certo che la sentenza in questo giudizio non potrebbe definire, per il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, altro che l’oggetto di questa controversia.
  • Avv. Carla Marcantelli

    Frosinone

    Iscritta all`Albo del Consiglio dell`Ordine degli Avvocati di Frosinone, abilitata all`insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, si occupa prevalentemente di diritto civile, con particolare interesse per il diritto di famiglia, svolge intensa attività stragiudiziale.La mediazione rappresenta una risposta differente alla domanda di giustizia e richiede un cambiamento culturale profondo rispetto al concetto stesso di giurisdizione. Risulta pertanto essenziale che anche gli avvocati siano pronti a svolgere il ruolo di "gestori dei conflitti", di "clinici" abili nella diagnosi della situazione e nella prescrizione del trattamento adeguato (mediazione, facilitazione, negoziazione ecc...). In altri paesi la risoluzione delle dispute tramite la mediazione, da anni costituisce parte dell`attività normale e di routine dell`avvocato, tanto come la difesa in giudizio.

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