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Il mediatore deve verbalizzare la volontà delle parti che intendono entrare in mediazione e le ragioni di quelle che si rifiutano.

Autore Lorenzo Minotti

13 02m 16

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Tribunale di Roma, ordinanza 25.1.2016

Il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite.
Ogni qualvolta, invece, tali dichiarazioni, quand'anche trasposte al di fuori del procedimento di mediazione, riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata la assoluta liceità della verbalizzazione e dell'utilizzo da parte di chicchessia.
In tale ambito una compiuta verbalizzazione è necessaria al fine di consentire al giudice la conoscenza del contenuto della condotta delle parti nello specifico contesto di cui trattasi; conoscenza indispensabile in relazione alle previsioni del decr.lgsl.28/2010 relative alla procedibilità delle domande ed all'art.8 co. 4 bis dello stesso decreto, nonché, in via generale, dell'art.96 III° cpc. 
Per la medesima ragione, deve essere verbalizzata dal mediatore la risposta di ciascuna delle parti interpellate alla fatidica domanda (del mediatore) sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione (art. 8 co. I° quinto periodo decr.lgsl.28/2010).
 A tale proposito, oltre alla dichiarazione consistente nella risposta alla predetta domanda, è necessario e doveroso che venga verbalizzata la ragione del rifiuto a proseguire nella mediazione vera e propria. Ciò, sempre che la parte dichiarante la esponga e chieda la relativa verbalizzazione (peraltro nell'ambito delle attività del mediatore, sarebbe buona prassi degli organismi fornire alle parti, oltre le informazioni che la legge prevede, quelle relative allo stato della giurisprudenza sulle questioni più rilevanti e di interesse in tema di mediazione).
In mancanza di qualsiasi dichiarazione, autorizzativamente verbalizzata, della parte, sulla ragione del rifiuto di proseguire nel procedimento di mediazione, tale rifiuto va considerato non giustificato.
Le conseguenze di tale rifiuto - ingiustificato- di procedere nella mediazione sono sovrapponibili alla mancanza tout court della (partecipazione alla) mediazione.
  • Avv. Lorenzo Minotti

    Frosinone

    Svolgo l`attività professionale in particolare nell`ambito del diritto di civile e del diritto dell`immigrazione, frequentando costantemente corsi di aggiornamento. Considero la mediazione un eccezionale sistema di risoluzione delle controversie, perchè rappresenta un importante strumento per la tutela dei diritti dei cittadini, in quanto la gestione dei conflitti avviene attraverso l`ascolto delle ragioni e delle posizioni dei contendenti con l`individuazione di soluzioni possibili. Infatti le parti contrapposte sono chiamate a farsi protagoniste dell`iter di ricerca ed individuazione della composizione delle opposte ragioni con l`ausilio di un soggetto terzo, che è per l`appunto il mediatore.

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