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Il mancato rispetto del termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione non è sanzionabile se non ha ingenerato conseguenze negative sulla durata del giudizio.

Autore Roberta Calabrò

05 03m 18

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Tribunale di Vasto, ordinanza del 15/05/2017

Il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per l’esperimento del tentativo di mediazione non ha natura perentoria. Lo scopo della previsione contenuta nell’articolo 5 secondo comma del D.Lgs. 28/2010 ha quale finalità quella di consentire lo svolgimento della mediazione entro la data nella quale è fissata l’udienza di rinvio del pendente giudizio ordinario. Di conseguenza, anche qualora la parte sulla quale grava l’onere di introdurre il tentativo di mediazione presenti l’istanza introduttiva dello stesso oltre il termine di quindici giorni, tale ritardo non costituirà condizione di improcedibilità della domanda giudiziale se, dall’analisi delle tempistiche, si evince che il tentavo di mediazione si è concluso con ampio anticipo rispetto alla data nella quale è prevista l’udienza dinanzi al tribunale. Ciò a maggior ragione quando l’esito negativo della mediazione dipende dalla mancata partecipazione della parte che solleva l’eccezione di improcedibilità. 
  • Avv. Roberta Calabrò

    Roma

    Ho scelto di fare l`avvocato per innata attitudine e passione per il diritto ed esercito la professione dal 1989. L`approccio con le tecniche di negoziazione, di comunicazione e di gestione del conflitto hanno segnato un`evoluzione che mi ha permesso di divenire uno dei pionieri della Mediazione professionale in Italia a partire dal 1999. Costante aggiornamento e continua pratica hanno fatto il resto. L` indiscusso apprezzamento della mia opera di mediatore e di formatore in questa materia è conseguenza della passione e della dedizione che ho sempre riservato alle persone e ai loro problemi ma è anche frutto della competenza nella materia giuridica e della capacità di gestire anche situazioni complesse e problematiche. Un valore aggiunto che apporto alle mediazioni è una buona capacità di espressione giuridica e di sintesi linguistica nella stesura degli accordi di conciliazione. Cerco di mettere in pratica il motto che ho condiviso con i miei tre figli: NIHIL DIFFICILE VOLENTI

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