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Il mancato esperimento della mediazione integra una nuova ipotesi di inattività delle parti

Autore Maura Piovani

28 05m 18

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Tribunale di Treviso, sentenza del 25 maggio 2017

Per valutare le conseguenze della mancata attivazione della mediazione in materia di opposizione a D.I., è necessario armonizzare quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 con i principi generali in materia di inattività delle parti.
Il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice si risolve in una nuova
ipotesi legale di inattività delle parti. L’ordinamento processuale prevede sempre, quale conseguenza di detta inattività, l’estinzione del processo.
Dunque, applicando tale regola all’opposizione al decreto ingiuntivo, non può che concludersi affermando che, qualora l’opponente non attiva il procedimento di mediazione, il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivo ed acquista l'incontrovertibilità tipica del giudicato. Rimane così preclusa una riproposizione dell'opposizione e restano coperti da giudicato implicito tutte le questioni costituenti antecedente logico necessario della decisione monitoria.
  • Avv. Maura Piovani

    Brescia

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