Tribunale di Roma – Giudice Estensore Dott.ssa Raffaella Tronci - sentenza n. 14986 del 13.10.2022
Il caso in esame riguarda una domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c., nella quale parte attrice deduceva: a) di aver appreso, solo in sede di mediazione, che l'immobile era stato locato; b) che la procedura di mediazione proposta si era conclusa negativamente a causa dell’inerzia degli eredi del promittente venditore; c) che, una volta divenuto proprietario dell’immobile, avrebbe provveduto in autonomia a tale affrancazione; d) di aver chiesto, in sede di mediazione, l'esecuzione del contratto e formulato una offerta agli eredi da cui detrarre la somma anticipata a titolo di caparra e il quantum dovuto per l'eliminazione dei vincoli di legge.
Parte convenuta precisava di avere espresso, già in sede di mediazione, la propria disponibilità alla stipula dell'atto definitivo al prezzo di vendita ritenuto adeguato nel caso di eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione o al prezzo inferiore ritenuto di giustizia, in caso di permanenza del vincolo. Inoltre, eccepiva l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio in materia locatizia e la conseguente decadenza dal diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 della legge 392/78.
In merito il Tribunale ha così statuito:
Parte convenuta precisava di avere espresso, già in sede di mediazione, la propria disponibilità alla stipula dell'atto definitivo al prezzo di vendita ritenuto adeguato nel caso di eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione o al prezzo inferiore ritenuto di giustizia, in caso di permanenza del vincolo. Inoltre, eccepiva l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio in materia locatizia e la conseguente decadenza dal diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 della legge 392/78.
In merito il Tribunale ha così statuito:
- non vi è necessità di sospendere il giudizio a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria sulla domanda riconvenzionale;
- infatti, ciò non sortirebbe l'effetto di chiudere il giudizio in corso e si allungherebbero notevolmente i tempi di definizione del processo;
- il tentativo di conciliazione non sarebbe comunque esperito in via preventiva poiché la domanda riconvenzionale presuppone l'avvenuta instaurazione del processo e la procedura di mediazione obbligatoria ha, invece, l'obiettivo di evitare che il giudizio venga ad esistenza;
- peraltro, deve essere adottata una interpretazione letterale e non estensiva dell'art. 5 d.lgs. 28/10 che disciplina le condizione di procedibilità dell’azione giudiziale e i rapporti tra il procedimento di mediazione e il processo;
Per tali ragioni, il Tribunale ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale. *
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