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Il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria a seguito del mutamento del rito del procedimento di sfratto per morosità, comporta l’improcedibilità del giudizio che travolge l’ordinanza di rilascio dell’immobile, ma non il decreto ingiuntivo emesso per il recupero dei canoni di locazione.

Autore Silvio Zicconi

28 09m 24

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Tribunale di Arezzo, 12.04.2024, sentenza n. 397, Giudice Andrea Mattielli

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di sfratto per morosità in cui il rito è stato convertito e il Giudice ha assegnato termine per espletare il tentativo obbligatorio di mediazione.
La parte opponente ha eccepito l’improcedibilità del procedimento e chiesto la revoca dell’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile, mentre la parte opposta ha chiesto di essere rimessa in termini per esperire il procedimento.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • In caso di opposizione allo sfratto, l’onere di introdurre la mediazione obbligatoria spetta all’opposto, attore sostanziale;
  • All’udienza di rinvio erano trascorsi molti mesi dall’ordinanza in cui era stato dispsoto il mutamento del rito e la mediazione;
  • Il termine di 15 gg per l’avvio della mediazione non è perentorio;
  • È comunque onere della parte obbligata avviare la mediazione in un tempo adeguato;
  • La richiesta di remissione in termini di parte opposta non risulta motivata, considerato anche il tempo trascorso.
Per tali ragioni, la mediazione non è stata introdotta tempestivamente  con conseguente improcedibilità della domanda proposta con l’intimazione di sfratto.
Relativamente, all’ordinanza di rilascio, il Tribunale si è così espresso:
  • La giurisprudenza sul punto non è univoca;
  • L’ordinanza provvisoria di rilascio non ha effetto al di fuori del processo e resta travolta dall’improcedibilità della domanda conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Infine, relativamente al decreto ingiuntivo, il Tribunale ha ritenuto che l’improcedibilità del procedimento di opposizione non travolga il decreto ingiuntivo. *
 

 
  • Avv. Silvio Zicconi

    Sassari

    Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell`Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto commerciale, immobiliare, fallimentare, responsabilità civile e professionale, recupero crediti, diritto di famiglia e del lavoro. Iscritto nell`elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale di Sassari, ha svolto funzioni di arbitro in procedimenti arbitrali rituali ai sensi dell`art.809 e ss. c.p.c., nonchè di Presidente di Collegi di Conciliazione ex art.7 St.Lav. per i procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori. Abilitato al patrocinio gratuito in sede civile e di volontaria giurisdizione nonché davanti al Tribunale dei minori in sede civile.

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