Tribunale di Nocera Inferiore – Giudice Dott.ssa Bianca Manuela Longo - sentenza del 11.03.2021.
Il caso di specie riguarda una vertenza avente ad oggetto i contratti bancari, nella quale l’Istituto di Credito costituitosi in giudizio eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Alla prima udienza il Giudice rilevava che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ed assegnava alle parti il termine di 15 giorni per depositare l’istanza di mediazione presso un organismo di mediazione.
Il procedimento di mediazione aveva esito negativo, ma la parte attrice produceva in giudizio il verbale negativo di mediazione unitamente ad un’istanza ed alla nota di trattazione scritta, entrambe successive al deposito della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.
Il giudizio giungeva al termine e il Tribunale ha precisato di non avere effettuato alcun accertamento circa l’avvenuto esperimento della mediazione, poiché il verbale della mediazione avrebbe potuto e dovuto essere depositato telematicamente entro e non oltre il termine decadenziale per le produzioni documentali di cui all’art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.
Il verbale negativo di mediazione è stato, invece, depositato dalla parte attrice oltre i predetti termini decadenziali.
Pertanto, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto tale deposito tardivo, inammissibile ed invalido ai fini del giudizio e, per tale ragione, ha dichiara improcedibili le domande formulate dalla parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite. *
Alla prima udienza il Giudice rilevava che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ed assegnava alle parti il termine di 15 giorni per depositare l’istanza di mediazione presso un organismo di mediazione.
Il procedimento di mediazione aveva esito negativo, ma la parte attrice produceva in giudizio il verbale negativo di mediazione unitamente ad un’istanza ed alla nota di trattazione scritta, entrambe successive al deposito della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.
Il giudizio giungeva al termine e il Tribunale ha precisato di non avere effettuato alcun accertamento circa l’avvenuto esperimento della mediazione, poiché il verbale della mediazione avrebbe potuto e dovuto essere depositato telematicamente entro e non oltre il termine decadenziale per le produzioni documentali di cui all’art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.
Il verbale negativo di mediazione è stato, invece, depositato dalla parte attrice oltre i predetti termini decadenziali.
Pertanto, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto tale deposito tardivo, inammissibile ed invalido ai fini del giudizio e, per tale ragione, ha dichiara improcedibili le domande formulate dalla parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite. *
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