La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Il mancato avvio della mediazione cd. concordata non implica l’improcedibilità del Giudizio, ma l’assegnazione da parte del Giudice di un termine per esperirla.

Autore Micaela Sedea

22 12m 21

Letto 1915 volte

Tribunale di Torino, Giudice Estensore Dott. Edoardo Di Capua - sentenza n. 2097 del 28.04.2021.

Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla parte attrice opponente e ha assegnato alle parti termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
La mediazione ha avuto esisto negativo.
Parte attrice opponente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto la documentazione riversata in atti (e cioè il contratto di finanziamento e il contratto di fideiussione) contengono una clausola che imporrebbe all'Istituto di Credito di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all' autorità giudiziaria.
Il Tribunale di Torino ha ritenuto infondata la predetta eccezione per i seguenti motivi:
 - il contratto di finanziamento fa riferimento al procedimento di mediazione di cui all' art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010 e configura la c.d. "mediazione concordata";
- la c.d. "mediazione concordata” è disciplinata dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 28/2010, il quale stabilisce che nel caso in cui il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'Ente, prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del Termine. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi;
- inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 28/2010, i commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
Inoltre, l’Autorità Giudiziaria non ha accolto neppure la disponibilità manifestata delle parti ad instaurare ex novo una seconda mediazione per tentare di risolvere bonariamente la vertenza, in quanto tardive poiché la causa è in fase decisionale, in virtù del fatto che la causa risale al 2018 e, quindi, potrebbe essere soggetta alla cd. Pinto" ed anche perché non vi è certezza alcuna circa il possibile esito positivo della procedura di mediazione. *
 
  • Avv. Micaela Sedea

    Padova

    Avvocato civilista da oltre 20 anni, mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, successioni, divisioni e condominio. Sono paziente, meticolosa e attenta nel mio lavoro. Dedico tempo ed attenzione a tutti gli aspetti di ogni procedura, anche a quelli in apparenza meno significativi. Credo che la mediazione permetta alle parti di avere maggior spazio e considerazione rispetto a quella che hanno in causa.

    19 Recensioni

    4,4

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756