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Il leasing immobiliare non va ricompreso nell`elenco di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5

Autore Silvia Cremaschini

05 09m 21

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Cassazione civile sez. III - 13/05/2021, n. 12883

Nel caso di specie la società di leasing aveva concesso in locazione finanziaria alla società convenuta un capannone ad uso officina meccanica. La società convenuta avanti al Tribunale di Bergamo, aveva eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione. Il Tribunale adito, disattendendo l'eccezione, aveva accolto la domanda dell’attrice e condannato la convenuta al rilascio dell'immobile. La convenuta aveva proposto appello, rigettato dalla Corte d’appello di Brescia.  Tale corte territoriale aveva statuito che “il leasing non era ricompreso nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, norma di carattere eccezionale a causa dei limiti posti al diritto di agire in giudizio”. La società condannata al rilascio dell’immobile proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo, che a noi interessa, denunciava violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ritenendo che “i contratti di leasing siano riconducibili alla nozione di "contratti finanziari" di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, sia per la prevalente funzione di finanziamento del contratto, sia per la natura professionale della parte concedente (banche o intermediari finanziari”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivo infondato. Essa ha affermato che: “deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte per la quale è da escludere l'estensione al leasing immobiliare della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis (Cass. 12 giugno 2018, n. 15200; 9 aprile 2019, n. 14904; 10 ottobre 2019, n. 30520)”.
Non è pertanto possibile estendere l'area della condizione di procedibilità alla diversa ipotesi di leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali, però, all'acquisto ovvero all'utilizzazione di quello specifico bene coinvolto.
In tal senso anche Tribunale di Milano, sentenza del 13/11/2019.°
 
  • Avv. Silvia Cremaschini

    Brescia

    Avvocato e Trainer di PNL, credo fortemente nella risoluzione alternativa delle controversie. Dopo la laurea ho approfondito le tematiche del diritto civile presso la Scuola di Specializzazione ed i corsi per uditore, appassionandomi anche alla programmazione neuro linguistica ed alle tecniche di negoziazione. Vivo le aziende e le aule di Tribunale da anni ed entrambe le esperienze mi hanno portato a ritenere che la miglior alternativa possibile alle controversie sia la mediazione. Se ritieni che questo approccio possa esserTi utile, potrei essere il mediatore adatto! Scopriamolo insieme! Silvia

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