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Il giudizio volto ad accertare le infiltrazioni di acqua e ad ottenere la condanna del Condominio al conseguente risarcimento non è soggetto a mediazione obbligatoria

Autore Marco Ribaldone

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Tribunale di Latina, 09.03.2023, sentenza n. 572, giudice Antonio Gabrielli

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di infiltrazione di acqua a seguito delle quali parte attrice agiva in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni.

Il Condominio convenuto ha chiesto il rigetto della domanda di controparte, eccependo altresì l’inammissibilità della domanda a causa della mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • l'art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010 n.28 che indica le materie soggette alla mediazione obbligatoria, reintrodotto a seguito della Legge n. 98/2013, è successiva alla data di instaurazione del presente giudizio;
  • a prescindere da ciò, la materia oggetto della vertenza non è soggetta all'eventuale declatoria di improcedibilità, in quanto non è riconducibile all’ambito di applicazione del D.lgs. 28/2010;
  • infatti, si tratta di una richiesta di risarcimento del danno derivante da infiltrazioni che, quindi, rientra nel risarcimento da fatto illecito ex art.  2051 cc.c.;
  • non sussiste alcuna lesione o erroneo impiego della disciplina propria del condominio ex artt.  1117 1139 c.c. e 61, 72 disp. att. cod. civ.;
  • inoltre, la domanda giudiziale accertativa e risarcitoria è estranea all’ambito della mediazione obbligatoria;
  • infatti, l'art. 71 quater disp. att. c.c. afferma che per controversie in materia di condominio sono sottoposte a mediazione obbligatoria devono intendersi quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio e cioè quelle indicate nel Libro II, Titolo VII, Capo II del Codice civile e negli artt. 61 - 72 disp. att. c.c..
 
Atteso quanto sopra esposto, il Giudice ha ritenuto che non fosse necessario attivare, per i fatti per cui è causa, la mediazione obbligatoria. *
  • Avv. Marco Ribaldone

    Milano

    “Ottenere cento vittorie in cento battaglie non è prova di suprema abilità. Ottenere la vittoria senza combattere è prova di suprema abilità” (Sun Tzu, “L’arte della guerra”). Questo aforisma, prelevato – la cosa è strana solo in apparenza – da un manuale di tattica militare, dipinge molto efficacemente il mio pensiero sulla mediazione. Quando due avversari scelgono lo scontro e vanno in battaglia, lo scenario migliore è che uno vinca (e sia contento) e l’altro perda (e sia insoddisfatto). Quando, invece, scelgono di misurarsi e confrontarsi costruttivamente, supportati da un professionista competente, formato nella gestione del conflitto e nella facilitazione della comunicazione, lo scenario più probabile è che, alla fine del percorso, entrambi sentano di aver vinto. E al mondo ci sono ben poche cose – questa è la mia profonda convinzione – migliori di un conflitto con vincitori, ma senza vinti.

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