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Il giudice può onerare l’opposta se nega la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

Autore Giovanni Fratarcangeli

27 04m 17

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Tribunale di Pavia, ordinanza 9.3.2017

In alcuni casi il giudice, nell’ambito della sua discrezionalità, può ritenere più opportuno porre l’onere dell’avvio della mediazione in capo all’opposta.
A tale conclusione giunge il Tribunale di Pavia, dissentendo motivatamente da quanto stabilito dalla celebre sentenza Cass. 24629/15, che non aveva mai preso in considerazione la pur rilevante distinzione tra decreti ingiuntivi ai quali è concessa la provvisoria esecuzione (che da una prima valutazione possono apparire fondati) e decreti ai quali tale provvisoria esecuzione è stata negata (che da una prima valutazione possono invece apparire infondati), come appunto verificatosi nella specie. Sulla base di tale distinzione è quindi essere opportuno modulare l’onere di avvio.
  • Avv. Giovanni Fratarcangeli

    Frosinone

    Nato nel 1967. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” in Roma nell`anno 1991 discutendo la tesi “L’evoluzione giurisprudenziale del leasing traslativo e del leasing di godimento”. Abilitato ad esercitare la professione di Procuratore Legale conseguita nell’anno 1994; iscritto all’Ordine degli Avvocati (e Procuratori) di Frosinone il 2.12.1994. Frequentato il corso di Perfezionamento e Specializzazione e conseguito il Titolo di "Mediatore Professionista Civile e Commerciale" nel Maggio 2011. Le materie di cui mi occupo sono le seguenti: 1) diritto societario, 2) diritto commerciale e contrattualistica, 3) diritto del lavoro, 4) diritto fallimentare, 5) diritto civile in genere, compresa l’infortunistica e le controversie condominiali. Anche prima dell`obbligatorietà della Mediazione, strumento in cui credo per la risoluzione dei conflitti per il raggiungimento in tempi brevi di una soluzione che soddisfi entrambe le parti, ho sempre cercato di verificare la possibilità di percorrere strade alternative e finalizzate alla composizione della insorgenda o insorta lite, evitando così il ricorso alla tutela giudiziale. Lunga pratica nell`instaurare buoni rapporti interpersonali e nel gestirli. Esperienza di mediazione. Dotato della tenacia necessaria a condurre una seduta di mediazione in tutte le sue fasi ai fini di un esito positivo.

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