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Il giudice non può effettuare una valutazione discrezionale sulla sanzione prevista dall’ art. 8, comma 4 bis d. lgs. 28/2010

Autore Piero Belloni

17 02m 18

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Tribunale di Verona, sentenza del 2/05/2017

La mediazione è uno strumento introdotto per consentire alle parti di evitare le lungaggini e le spese che comporta un giudizio dinanzi al Tribunale. Per tale ragione l’ingiustificata partecipazione di una delle parti alla mediazione comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal’art. 8 comma 4 del d.lgs. 28/2012. Nell’applicazione di tale sanzione al giudice non è consentito nessuna ambito di discrezionalità né sull’an né sul quantum della sanzione.
  • Avv. Piero Belloni

    Padova

    Esercito la professione forense da oltre trenta anni nell`ambito del diritto civile e ho maturato il convincimento che l`istituto della mediazione - sia obbligatoria che volontaria - possa oggi costituire uno strumento efficace per dirimere preventivamente molte controversie anche di diversa natura. Ritengo, peraltro, che svolgere il ruolo di mediatore richieda una professionalità che deve superare la pratica e la cultura propria dell`avvocato, arricchendosi di ulteriori e diverse esperienze e sensibilità.

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