La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Il Giudice non può controllare e valutare le modalità di nomina del mediatore, la sua imparzialità e indipendenza e il corretto svolgimento dell’incarico che, invece, devono essere disciplinati dal regolamento dell’Organismo.

Autore Massimiliano Franco

15 11m 22

Letto 905 volte

Tribunale di Brescia – Giudice Estensore Dott.ssa Paola Agliardi, sentenza n. 3172 del 29.12.2021.

Il caso in esame riguarda una intimazione di sfratto per morosità, nel quale alla prima udienza il Giudice disponeva il mutamento del rito, la notificazione dell’ordinanza alla parte intimata non costituitasi e l’attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
Il procedimento di mediazione obbligatoria aveva esito negativo a causa dell’assenza di parte convenuta, la quale, però si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata regolare convocazione della parte davanti al mediatore.

Sul punto, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • per tutte le controversie locatizie è previsto il procedimento di mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della successiva azione giurisdizionale;
  • il procedimento di mediazione viene disciplinato sulla base del regolamento dell'organismo scelto dalle parti;
  • il regolamento dell’Organismo di mediazione deve garantire la riservatezza del procedimento e deve codificare la modalità di nomina del mediatore in modo da assicurarne l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico;
  • tali requisiti non possono essere sottoposti al controllo ed alla valutazione del Giudice;
  • il Giudice ha solo il compito di acquisire la prova, tramite il relativo verbale, che il procedimento di mediazione sia stato esperito ovvero, in caso contrario, di rilevare l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Per tali motivi, l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale non può trovare accoglimento. *
  • Avv. Massimiliano Franco

    Bari

    Sono l`avvocato Massimiliano FRANCO, brevemente Vi descrivo le mie esperienze dopo essermi laureato e svolto la pratica forense, ho vinto una borsa di studio tramite la quale ho partecipato al Master organizzato dal Sole 24 Ore (c/o la sede di Milano) in materia di diritto societario, durato 6 mesi con frequenza quotidiana. Tanto sacrificio ma molti soddisfazioni. Successivamente ho lavorato per 4 anni, in qualità di avvocato, presso un noto studio legale Milanese che mi è servito per acquisire la maturità e la capacità necessarie per essere un qualificato professionista. Trascorso questo periodo nel capoluogo lombardo - come da mio programma - ho deciso di realizzare il mio sogno e ho iniziato a svolgere la professione nella mia città (Bari) ed attualmente sono titolare del mio studio legale. In ragione delle note difficoltà legate alle numerose cause in essere nei diversi tribunali, con tutte le problematiche connesse, ho compreso che la vera soddisfazione e necessità del cliente si realizza attraverso la soluzione delle proprie problematiche in tempi certi e rapidi, per questo ho deciso di formarmi ulteriormente nel campo della mediazione e diventare un mediatore. La mia esperienza e formazione professionale mi ha permesso di individuare nel tempo soluzioni migliorative e/o alternative magari non prese in considerazione dai soggetti coinvolti al fine definire problematiche realmente complesse.

    5 Recensioni

    4,6

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756