Tribunale di Brescia – Giudice Estensore Dott.ssa Paola Agliardi, sentenza n. 3172 del 29.12.2021.
Il caso in esame riguarda una intimazione di sfratto per morosità, nel quale alla prima udienza il Giudice disponeva il mutamento del rito, la notificazione dell’ordinanza alla parte intimata non costituitasi e l’attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
Il procedimento di mediazione obbligatoria aveva esito negativo a causa dell’assenza di parte convenuta, la quale, però si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata regolare convocazione della parte davanti al mediatore.
Sul punto, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
Il procedimento di mediazione obbligatoria aveva esito negativo a causa dell’assenza di parte convenuta, la quale, però si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata regolare convocazione della parte davanti al mediatore.
Sul punto, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- per tutte le controversie locatizie è previsto il procedimento di mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della successiva azione giurisdizionale;
- il procedimento di mediazione viene disciplinato sulla base del regolamento dell'organismo scelto dalle parti;
- il regolamento dell’Organismo di mediazione deve garantire la riservatezza del procedimento e deve codificare la modalità di nomina del mediatore in modo da assicurarne l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico;
- tali requisiti non possono essere sottoposti al controllo ed alla valutazione del Giudice;
- il Giudice ha solo il compito di acquisire la prova, tramite il relativo verbale, che il procedimento di mediazione sia stato esperito ovvero, in caso contrario, di rilevare l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Per tali motivi, l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale non può trovare accoglimento. *
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