Corte di Cassazione, Sez. 2, 9.05.2023, ordinanza n. 12304
Il ricorso ha ad oggetto una sentenza della Corte di appello di Bari che aveva rigettato l'appello proposto da (OMISSIS) avverso la decisione del Tribunale che aveva ordinato al condominio di via (OMISSIS) di eseguire i lavori di riparazione specificati nella consulenza tecnica d'ufficio e lo aveva condannato, unitamente al condominio, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'unità immobiliare di proprietà degli attori (OMISSIS) e (OMISSIS), a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'androne condominiale. La responsabilità del condominio e del (OMISSIS), che quale condòmino era intervenuto volontariamente nel giudizio di primo grado, veniva affermata ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
Il motivo di ricorso secondo cui la Corte d’Appello aveva acriticamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio viene dichiarato inammissibile. La deduzione relativa all'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, su cui il motivo in gran parte si articola, viene dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c. Viene dichiarato inammissibile e in parte infondato anche il secondo motivo di ricorso sulla mancanza di prova della entità del danno e del nesso causale.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articoli 8 e 13, degli articoli 91 e 96 c.p.c. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per avere confermato il capo della decisione di primo grado che lo aveva condannato, in solido con il condominio, al risarcimento del maggior danno per non avere contribuito alla risoluzione della controversia in sede di mediazione, sanzionando in tal modo una condotta priva di colpa e comunque non ascrivibile all'odierno ricorrente. Tale motivo è fondato.
La Corte di cassazione espone che la censura è fondata per la ragione, assorbente sulle altre, che il procedimento di mediazione della lite non poteva che coinvolgere il condominio, quale parte convenuta ritenuta responsabile dei danni lamentati, con l'effetto che la mancata risoluzione della controversia, anche con riguardo alle spese del relativo procedimento, era ascrivibile esclusivamente a detta parte (condominio), la cui volontà di aderire all'accordo di mediazione, espressa nelle forme richieste dalla legge, non avrebbe potuto non prevalere su quella del condòmino intervenuto.
Viene enunciato il seguente principio di diritto: il Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articoli 8, comma 4 bis, e 13, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevede sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che vi abbiano partecipato in caso di mancata conclusione dell'accordo.
Il ricorso viene pertanto accolto in relazione al terzo motivo, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.°
Il motivo di ricorso secondo cui la Corte d’Appello aveva acriticamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio viene dichiarato inammissibile. La deduzione relativa all'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, su cui il motivo in gran parte si articola, viene dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c. Viene dichiarato inammissibile e in parte infondato anche il secondo motivo di ricorso sulla mancanza di prova della entità del danno e del nesso causale.
Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articoli 8 e 13, degli articoli 91 e 96 c.p.c. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per avere confermato il capo della decisione di primo grado che lo aveva condannato, in solido con il condominio, al risarcimento del maggior danno per non avere contribuito alla risoluzione della controversia in sede di mediazione, sanzionando in tal modo una condotta priva di colpa e comunque non ascrivibile all'odierno ricorrente. Tale motivo è fondato.
La Corte di cassazione espone che la censura è fondata per la ragione, assorbente sulle altre, che il procedimento di mediazione della lite non poteva che coinvolgere il condominio, quale parte convenuta ritenuta responsabile dei danni lamentati, con l'effetto che la mancata risoluzione della controversia, anche con riguardo alle spese del relativo procedimento, era ascrivibile esclusivamente a detta parte (condominio), la cui volontà di aderire all'accordo di mediazione, espressa nelle forme richieste dalla legge, non avrebbe potuto non prevalere su quella del condòmino intervenuto.
Viene enunciato il seguente principio di diritto: il Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articoli 8, comma 4 bis, e 13, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevede sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che vi abbiano partecipato in caso di mancata conclusione dell'accordo.
Il ricorso viene pertanto accolto in relazione al terzo motivo, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.°
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