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Il diritto al compenso del professionista per l`attività stragiudiziale per un cliente ammesso al gratuito patrocinio non è previsto per la negoziazione assistita in materia familiare in quanto facoltativa

Autore Olimpia De Carlo

06 04m 24

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Corte di Cassazione, 09.02.2023 ordinanza n. 3888, consigliere relatore Mauro Criscuolo

Un avvocato proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi maturati per l’assistenza prestata in una procedura di negoziazione assistita in favore di un cliente in materia di separazione tra i coniugi, ancorché il proprio assistito avesse i requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato.
Il tribunale aveva ritenuto che il beneficio richiesto non poteva essere accordato per l’attività svolta, trattandosi di attività stragiudiziale, per la quale l’estensione del beneficio era ancora oggetto solo di un progetto di riforma legislativo. Avverso tale ordinanza l’avvocato proponeva ricorso per cassazione per due motivi.
Con il primo motivo l’avvocato deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. ossia che pur essendo ancora in fase di approvazione il disegno di legge volto ad estendere il patrocinio a spese dello Stato anche alla negoziazione assistita in materia familiare, il tribunale aveva erroneamente qualificato l’attività svolta dal professionista nell’ambito della procedura di negoziazione assistita avviata tra i coniugi e definita con esito positivo.
Con il secondo motivo, reiterava l’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 74 e 75, co. 1, del DPR n. 115/2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di negoziazione assistita di cui all’art. 6 del d.l. n. 132/2014, conv. nella legge n. 162/2014, quando nel corso degli stessi è raggiunto l’accordo, nonché dell’art. 83, co. 2, del medesimo DPR, nella parte in cui non prevede che, in tale ipotesi, debba provvedere l’autorità giudiziaria a liquidare il compenso al difensore della parte in possesso dei requisiti per l’ammissione al beneficio, stante la violazione degli artt. 3, co. 2, 24, co. 3, e 36 Cost.
Il ricorrente fa riferimento sia alla legge delega n. 206/2021 che prevede l’estensione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita e alla sentenza n. 10/2002 della Corte Costituzionale che con ha dichiarato illegittima l’esclusione del beneficio per le ipotesi di mediazione obbligatoria.
Il ricorso viene rigettato in applicazione del diritto allora vigente.
Fatta una breve premessa sulle caratteristiche dell’istituto e la sua collocazione all’interno della categoria degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione (ADR) - strumenti volti a ricercare forme di composizione di una lite esternamente al processo - la corte ricorda le materie in cui l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale il che pone un’ipotesi di giurisdizione condizionata. La negoziazione assistita dettata in materia di famiglia è di natura facoltativa o volontaria ed è disciplinata dall’art. 6.
L’art. 3, sempre nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che all’avvocato non è dovuto il compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 76, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), norma questa che secondo l’interpretazione prevalente sembra precludere il diritto dell’avvocato a richiedere il compenso alla parte in possesso dei requisiti. Tale lacuna è stata solo di recente colmata dal legislatore che con il D. Lgs. n. 149 del 2022 ha introdotto gli art. 11 bis e ss. nella legge n. 162/2014, assicurando quindi la concreta istituzione del patrocinio a spese dello Stato, ma per le sole ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria di cui all’art. 3.
Tuttavia, l’attività del ricorrente è stata prestata in una procedura di negoziazione assistita c.d. familiare di cui all’art. 6, per la quale non si dubita, anche in ragione dell’utilizzo del verbo “può” da parte del legislatore nello stesso art. 6, che abbia carattere facoltativo, essendo quindi la sua percorribilità è rimessa alla libera scelta dei coniugi. Il carattere facoltativo della negoziazione assistita in materia familiare costituisce quindi il principale argomento per negare de iure condito il diritto al compenso del professionista e tale limite conferma anche nella recente novella del 2022 per le negoziazioni assistite prive del carattere della obbligatorietà e nelle motivazioni della Consulta di cui alla recente sentenza n. 10 del 2022. La scelta di escludere l estensione anche alle procedure aventi carattere facoltativo rientra nella discrezionalità del legislatore
 
 
 
 
  • Avv. Olimpia De Carlo

    Lecce

    Dopo oltre vent`anni di professione forense e di passione per il diritto credo nelle nuove sfide ed ancora più fortemente in tutti gli strumenti oggi forniti per risolvere le controversie. Sono naturalmente portata al sorriso ed al dialogo che ritengo prioritari e necessari in ogni relazione. L`esperienza maturata nelle aule di giustizia mi fa credere, con la convinzione che cerco sempre di trasmettere, che la mediazione sia la modalità più efficace e soddisfacente ma soprattutto capace di dare soluzioni in tempi ristretti. Ciò risponde alle esigenze del cittadino a tutela delle proprie ragioni.

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