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Il deposito dell’istanza di mediazione interrompe il termine ex art. 1137 c.c. per impugnare la delibera condominiale.

Autore Sara Rocchetti

31 01m 22

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Tribunale di Roma – Giudice Estensore Dott. Fabio Miccio - sentenza n. 20254 del 30.12.2021.

Il caso in esame riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale.
L'attore, proprietario dell'appartamento condominiale, deduceva di non avere ricevuto l’avviso di convocazione assembleare, ma di avere in ogni caso partecipato, votando in senso contrario; alla seconda convocazione veniva approvato l’elaborato e la revisione dei consuntivi di risaldamento degli anni precedenti che, però, a proprio avviso era stato effettuata su basi di calcolo e circostanze di fatto errate.
Per tale ragione, il Condomino avviava la procedura di mediazione che, però, aveva esito negativo e, quindi, procedeva giudizialmente.
Il Condominio si costituiva in giudizio, eccependo la tardività della notifica dell’atto di citazione ex art. 1137 c.c.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • l'assemblea condominiale si era tenuta il 29.05.2019;
  • il verbale assembleare riporta il nominativo dell'amministratore;
  • l'istanza per l'avvio della procedura di mediazione è stata depositata in data 25.6.2019, quindi entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.;
  • in data 26.06.2019 l'organismo di mediazione notificava l'invito di mediazione al condominio, a mezzo posta elettronica certificata
  • l'istanza per l'avvio della mediazione interrompe il termine per l'impugnazione e a nulla rileva quando poi l'organismo di mediazione ha comunicato al condominio la convocazione;
  •  la mediazione si è conclusa in data 23.09.2021.
Per tali ragioni, il condomino ha depositato l’istanza di mediazione nel termine ex art. 1137 c.c. che, così, è stato interrotto.  
A seguito dell’esito negativo del procedimento di mediazione, il condomino ha proceduto giudizialmente mediante notificazione dell’atto di citazione che, però, si è perfezionata al secondo tentativo, oltre il termine di legge per l’impugnazione della delibera assembleare.
Per tale ragione, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per tardività e condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite. *
  • Avv. Sara Rocchetti

    Milano

    Avvocato specializzato in ambito civile e bancario. La mia esperienza post-universitaria è iniziata in Tribunale, come tirocinante presso la quarta e la decima sezione civile e presso la Procura Generale. E` proseguita, poi, con la collaborazione presso studi legali ad indirizzo prevalentemente civilistico. Dopo aver frequentato la scuola di specializzazione per le professioni legali ed essermi iscritta all`Ordine degli avvocati di Milano, ho praticato l`attività legale dapprima con indirizzo prevalentemente contrattualistico e stragiudiziale e successivamente con indirizzo bancario, e assicurativo. Ad oggi desidero approcciarmi alla mediazione non più come avvocato che assiste la parte, bensì in prima persona come mediatore, cambiando prospettiva, ma partecipando attivamente alla ricerca di una soluzione del problema alternativa a quella processuale.

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