Tribunale di Roma, ordinanza 15.2.2016
Nella sentenza in commento, subito dopo l’avvio della mediazione delegata avveniva il decesso del convenuto e il mediatore dava atto della impossibilità a proseguire negli incontri.
Gli eredi, riassunta la causa, eccepivano l’improcedibilità della domanda giudiziale per non essere stati convocati in mediazione dopo la morte del de cuius.
Il giudice, rigettando l’eccezione, stabiliva che nel procedimento di mediazione non si applica la disciplina dell’interruzione di cui all’art. 299 e ss cpc, in quanto nessuna norma lo prevede ed inoltre,ammettere una trasposizione generalizzata nel corpo della mediazione delle norme processuali, contrasta apertamente con l’informalità che ispira la mediazione.
Gli eredi, riassunta la causa, eccepivano l’improcedibilità della domanda giudiziale per non essere stati convocati in mediazione dopo la morte del de cuius.
Il giudice, rigettando l’eccezione, stabiliva che nel procedimento di mediazione non si applica la disciplina dell’interruzione di cui all’art. 299 e ss cpc, in quanto nessuna norma lo prevede ed inoltre,ammettere una trasposizione generalizzata nel corpo della mediazione delle norme processuali, contrasta apertamente con l’informalità che ispira la mediazione.
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