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Il Consiglio di Stato, in linea con il Tar Lazio, ritiene legittimo il DM 180/2010 anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012

Autore Antonia Maria Rosaria Borrello

12 02m 23

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Consiglio di Stato, sez. 3, 14.12.2022, sentenza n. 10948

La società X s.r.l., attiva nel settore della mediazione e della formazione, adiva in prime cure (insieme ad altre tre società ) il TAR per il Lazio onde far dichiarare l'illegittimità derivata del regolamento del Ministero della giustizia, approvato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico in data 18 ottobre 2010, n. 180, e del decreto 6 luglio 2011, n. 145, contenente modificazioni e integrazioni del precedente, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, in parte qua, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, resa con sentenza dalla Corte Costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012.
Con la medesima domanda, la società X chiedeva, altresì, la condanna delle medesime Amministrazioni al risarcimento dei danni, consistenti, da un lato, nei costi sostenuti in adempimento degli obblighi previsti dal summenzionato decreto 180 del 2010, poi privati di una causa legittima dopo la pronuncia della Corte Costituzionale e, dall'altro, nel mancato guadagno dovuto alla drastica riduzione delle pratiche di mediazione e nel settore della formazione a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, essendo venuto meno il carattere della obbligatorietà della mediazione.
Il TAR, all'esito del giudizio di primo grado, dopo aver ricostruito la disciplina di settore, analizzava l'incidenza della pronuncia della Corte costituzionale del 6 dicembre 2012, n. 272, concludendo nel senso che quest'ultima non avesse reso irrilevante l'intera disciplina contenuta nel decreto legislativo 28 del 2010, avendo bensì fatto venir meno solo il carattere obbligatorio dell'istituto della mediazione e della "conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie".
Il TAR respingeva, pertanto, la richiesta di accertamento dell'illegittimità derivata del Regolamento come conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 28 del 2010. Lo stesso Tar non ravvisava nemmeno la violazione del diritto comunitario da parte del regolamento impugnato né l'illegittimità dello stesso per violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Avverso la suddetta sentenza di primo grado la società X proponeva appello. L'appello viene ritenuto infondato e, pertanto, respinto. Il Consiglio di Stato ritiene che il giudice di prime cure abbia, invero, correttamente applicato i principi rilevanti in subiecta materia e ricostruito puntualmente la cornice giuridica di riferimento. Lo stesso non ha ritenuto fondata la tesi dell'appellante nella parte in cui deduce che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, debba essere dichiarata l'illegittimità derivata del decreto ministeriale n. 180 del 2010.
Inoltre, l'atto amministrativo adottato sulla base di una legge dichiarata incostituzionale continua ad essere efficace, pur se l'Amministrazione può annullarlo. La legge in contrasto con la Costituzione è, infatti, una legge invalida ancorché efficace sino alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale che la dichiara illegittima. L'atto divenuto nel frattempo inoppugnabile mantiene i suoi effetti e va escluso che si possa rilevarne la nullità.
Il Consiglio di Stato statuisce che non via sia un rapporto diretto tra l'atto regolamentare contestato e le specifiche norme dichiarate costituzionalmente illegittime. Va pertanto esclusa l'illegittimità derivata del D.M. 180 del 2010 ritenendo infondate anche le altre censure.°
 
 
  • Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello

    Sassari

    Esercito da diversi anni la professione di Avvocato che svolgo quotidianamente con grande passione e dedizione nella convinzione che l’Avvocatura, a fianco della Magistratura, abbia l’importante compito di garantire una corretta amministrazione della giustizia . Nell’ esercizio della mia professione, occupandomi principalmente di diritto di famiglia e di diritto minorile civile e penale, ritengo che il tentativo di mediazione tra gli interessi delle parti al fine di raggiungere un accordo soddisfacente per le stesse, costituisca primario e doveroso approccio, nonché criterio efficace per gestire positivamente tali tipologie di vertenze. E’ grazie all’ esercizio quotidiano di tale pratica che ho individuato la mediazione quale metodo per addivenire -peraltro in tempi brevi- ad una soluzione delle controversie nel rispetto della legge e nel rispetto degli interessi e desideri delle parti, non solo in ambito di diritto di famiglia ma altresì per ogni tipologia di contenzioso. Di conseguenza, considero la mediazione uno strumento particolarmente valido ed efficace per garantire la tutela dei diritti nel rispetto delle aspettative dei soggetti coinvolti, senza tralasciare l’importante beneficio che la stessa apporta al decongestionamento dei Tribunali e al conseguente miglioramento del grado di efficienza del sistema giudiziario. L’Avvocato Antonia Borrello è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Sassari e nel 2011, a seguito di specifico corso di formazione tenuto dall`Organismo di Formazione ADR Network di Roma, ha conseguito il titolo di Mediatore civile e commerciale.

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