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Il comportamento mantenuto dalle parti durante la mediazione è valutabile dal Giudice ex art. 116 c.p.c.

Autore Simona Guido

20 07m 21

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Tribunale di Venezia - Giudice Dott.ssa Maria Carla Quota - sentenza del 04.06.2021

Il caso in esame riguarda una controversia in materia di diritto reali ed, in particolare, di proprietà immobiliare.
In sintesi, parte attrice sosteneva di essere comproprietaria del sottotetto incorporato in alcuni immobili e chiedeva la condanna delle controparti al ripristino dello stato originario del sottotetto comune indebitamente occupato ed incorporato nelle proprie unità abitative, ovvero, nella ipotesi di impossibilità di ripristino, la condanna al risarcimento del danno per equivalente, nonché la condanna alla demolizione dell'altana insistente sul tetto condominiale e la condanna al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione.
La parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale, poiché in sede di mediazione l’attore avrebbe tenuto un comportamento del tutto contrario alla ratio legis dell'istituto, omettendo di esprimere direttamente il proprio pensiero e facendolo solo per il tramite del proprio legale; peraltro, l’avvocato avrebbe dichiarato di essere  presente solo in virtù dell’obbligatorietà della mediazione.
La terza chiamata si associava alla richiesta di parte convenuta, chiedendo che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato concreto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
A tal proposito, il Tribunale adito ha rilevato che l’attore era presente in mediazione, ove ha mantenuto un comportamento del tutto ostativo alla formulazione di qualsivoglia ipotesi conciliativa.
Tale condotta, seppure non renda improcedibile la domanda giudiziale formulata dall’attore e non renda applicabile la sanzione pecuniaria ex art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/2010, rimane valutabile dal Giudice ai sensi dell’art. 116, I. co., c.p.c.
Ed, infatti, anche per tale ragione, l’Autorità adita ha compensato parzialmente le spese di lite tra attore e convenuti, limitatamente alla misura di 1/10, ed ha condannato l'attore a rifonderne ai convenuti il residuo.
 
 
 
 
  • Avv. Simona Guido

    Lecce

    Mi sono laureata presso l’Università di Bologna nel 1993; sono avvocato dal 1996, abilitata al patrocinio presso Cassazione e Corti Superiori; sono Mediatore Familiare dal 2011. Mi sono sempre occupata della formazione degli avvocati mediante l’organizzazione di corsi per la Formazione continua fin dal 2019 per conto di AFL (Associazione Forense Lecce), della quale mi sono pregiata di esserne Segretario generale dal 2015 al 2019 e di seguito in qualità di Consigliere dell`Ordine Avvocati Lecce, carica che ho rivestito per il quadriennio 2019-2022. Ho esercitato fin da subito la professione forense prediligendo il diritto di famiglia e le successioni ma anche contrattualistica e diritto del lavoro. Nell’esercizio della professione, però, ho sentito ben presto che le materie incontrate offrivano strumenti parziali ed insufficienti a dirimere i conflitti. Ho ritenuto, pertanto, di dover integrare le conoscenze giuridiche con strumenti che mi permettessero di facilitare gli accordi e le conciliazioni, frequentando - per questo - il corso di specializzazione in Mediazione Familiare. Ritengo che la mediazione (familiare, civile - commerciale) sia uno strumento fondamentale perché permette alle persone di scegliere un accordo condiviso e di comprendere che possono disidentificarsi con gli interessi in gioco. Mi piace pensare che, come un alchimista, il mediatore abbia il compito di trasformare il conflitto in accordo!

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